CERTIFICAZIONE AIRE – INFERMIERI ITALIANI ALL’ESTERO
Sono pervenuti alla FNOPI quesiti relativi alla possibilità per un infermiere iscritto all’AIRE di mantenere l’iscrizione all’albo detenuto dagli Ordini provinciali.
Data:
13 Dicembre 2019
Sono pervenuti alla FNOPI quesiti relativi alla possibilità per un infermiere iscritto all’AIRE di mantenere l’iscrizione all’albo detenuto dagli Ordini provinciali. La Federazione in passato ha più volte richiesto al Ministero della Salute un parere nel merito ma senza successo, ad ogni modo in base alla recente legge 3/2018, che ha modificato il DLCPS 233/46, è possibile esprimere quanto segue. Nel 1988 è stata emanata la legge n. 470 sull’ “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”. L’istituzione di un’apposita anagrafe (AIRE) è finalizzata a conoscere coloro che, restando cittadini italiani, risiedono all’estero. In tale registro, gestito dai Comuni in base alle informazioni ricevute dalle rappresentanze consolari all’estero, vengono riportati i dati delle persone con Cittadinanza italiana che risiedono all’estero da oltre 1 anno. Di conseguenza i cittadini italiani che intendono spostare la loro residenza dall’Italia all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi devono iscriversi all’AIRE. L’AIRE ha lo scopo di mantenere un collegamento tra il cittadino italiano residente all’estero ed il suo comune, permettendo nel contempo la sua iscrizione nelle liste elettorali e quindi l’esercizio del diritto di voto. L’iscrizione all’AIRE comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (APR). L’art. 5, comma 5 del DLCPS 233/46, modificato dalla Legge 3/2018, così letteralmente dispone: Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza. La norma non fornisce alcuna ulteriore indicazione attuativa nel merito. Il Comma 3 dello stesso art. 5 letteralmente dispone: Per l’iscrizione all’albo è necessario: a) avere il pieno godimento dei diritti civili; b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all’esercizio professionale in Italia; c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine. Dall’interpretazione combinate dei due commi è possibile definire che è possibile il mantenimento dell’iscrizione all’albo di iscritti all’AIRE a seguito di specifica domanda purché gli stessi siano in possesso di un domicilio in Italia formalmente comunicato all’Ordine. La domanda dell’iscritto (fac-simile in allegato) va fatta recapitare stesso mezzo (PEC da inviare all’OPI di Lecce) o con racc.A/R per poi essere deliberata dal Consiglio Direttivo
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Ultimo aggiornamento
13 Dicembre 2020, 19:31
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