Per Infermieri Stranieri
I cittadini stranieri, sia comunitari che non comunitari, in possesso di un titolo conseguito in un paese straniero possono esercitare la professione infermieristica in Italia, previa iscrizione all’Albo, nel rispetto della normativa vigente.
Data:
13 Dicembre 2019
I cittadini stranieri, sia comunitari che non comunitari, in possesso di un titolo conseguito in un paese straniero possono esercitare la professione infermieristica in Italia, previa iscrizione all’Albo, nel rispetto della normativa vigente.
Cittadini comunitari*
Preliminarmente è necessario richiedere al ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese comunitario.
Una volta ottenuto il decreto di equipollenza l’interessato dovrà recarsi presso il Collegio provinciale territorialmente competente e, prima di procedere all’iscrizione all’Albo, dovrà sostenere un esame volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana.
L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per esercitare la professione infermieristica.
* Legge 18/12/1980, n. 905, sul Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea modificata dal Dlgs 8/7/2003, n. 277, e il Dlgs 9/11/2007, n. 206, sull’Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.
Cittadini non comunitari**
Preliminarmente è necessario richiedere al ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese non comunitario.
Una volta ottenuto il decreto di equipollenza l’interessato dovrà recarsi presso il Collegio provinciale territorialmente competente e, prima di procedere all’iscrizione all’albo, dovrà sostenere un esame volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.
Il ministero della Salute può decretare che il riconoscimento del titolo sanitario professionale sia subordinato al superamento di una misura compensativa da svolgersi in un polo formativo universitario.
Il decreto di riconoscimento qualora il sanitario non si iscriva al relativo Albo professionale perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per esercitare la professione infermieristica.
** Dlgs 25/7/1998, n. 286, sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successivo Dpr 31/8/1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Dlgs 25/7/1998, n. 286.
Cittadini italiani in possesso di un titolo conseguito in un Paese straniero***
Preliminarmente è necessario richiedere al ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese straniero.
Una volta ottenuto il decreto di equipollenza l’interessato dovrà recarsi presso il Collegio provinciale territorialmente competente e procedere all’iscrizione all’Albo.
L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per esercitare la professione infermieristica.
*** Dlgs 9/11/2007, n. 206, sull’Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.
I cittadini italiani che desiderano svolgere la professione infermieristica all’estero per avere informazioni in merito alle modalità di esercizio professionale devono rivolgersi direttamente all’autorità competente del Paese dove intendono lavorare.
Se viene richiesto il ministero della Salute rilascia un ‘attestato di conformità del good standing’.
PER INFORMAZIONI E MODULISTICA
MINISTERO DELLA SALUTE
www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico
Partecipazione a concorsi pubblici
È in vigore dal 4/9/13 la Legge 6 agosto 2013, n. 97, sulle Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20/8/13, Serie Generale, n. 194, che all’art. 7 dispone in materia di accesso ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni modificando l’art. 38 del Dlgs 30/3/2001 n. 165, come di seguito riportato.
1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all’accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell’Unione europea, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.
In base quindi a quanto su riportato i cittadini stranieri non comunitari potranno partecipare a concorsi pubblici e lavorare nella Pubblica Amministrazione in presenza di alcune condizioni:
– che siano titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
– oppure siano titolari dello status di rifugiato
– oppure dello status di protezione sussidiaria.
Con tale legge l’Italia si adegua alle direttive dell’Unione e a svariate sentenze emesse dalla nostra Magistratura con esito a favore dei cittadini stranieri.
Ultimo aggiornamento
13 Dicembre 2020, 19:27
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