Milleproroghe. Arriva il via libera anche dal Senato. Il decreto ora è legge. Ecco le misure per la sanità
Per i precari del Ssn i requisiti per la stabilizzazione slittano al 31 dicembre 2021.
Data:
28 Febbraio 2021
Per i precari del Ssn i requisiti per la stabilizzazione slittano al 31 dicembre 2021. Fissata la decorrenza del limite dei due mandati consecutivi per gli organi degli Ordini delle professioni sanitarie. E poi, contributo una tantum per le strutture private accreditate che hanno prestato servizio durante l’emergenza Covid, incremento di 2 milioni del Fondo per l’assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica e molte altre indicazioni su varie scadenze in materia sanitaria. IL TESTO
26 FEB – Con 222 voti favorevoli e 23 contrari, l’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato ieri la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il Decreto Milleproroghe. Diverse le misure di interesse sanitario, la più attesa è la stabilizzazione dei precari del Ssn per i quali i termini per i requisiti per essere stabilizzati vengono differiti al 31 dicembre 2021. E poi viene definita la decorrenza del limite dei due mandati consecutivi per gli organi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle Federazioni nazionali in linea con la circolare del ministeri della Salute del luglio scorso.
Stabilito un contributo una tantum per le strutture private accreditate che hanno prestato servizio durante l’emergenza Covid e incremento di 2 milioni del Fondo per l’assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica.
E ancora, revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale da completare entro il 31 maggio prossimo e via libera all’esercizio temopraneo delle qualifiche professionali sanitarie e di operatore socio-sanitario per chi ha studiato all’estero ed è impegnato contro il Covid.
Più nel dettaglio, come dicevamo una delle norme più attesa era quella riguardante i termini per i requisiti per la stabilizzazione del personale precario del Ssndifferendo dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere maturato il requisito di anzianità di alemno tre anni di servizio maturati anche non continuativi negli ultimi otto anni;
Si proroga poi anche per l’anno 2021 l’utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del Ssn, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose (legge 191/2009).
Previsto poi l’accantonamento per il 2021 della somma annua a valere sulle risorse finanziarie del Ssn per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza e collegati a prestazioni che non trovano remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario, intervenendo sia sulla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che sulla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Si sposta al 2022 l’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Ssn (legge 60/2019).
Si proroga al 1° gennaio 2022 quanto previsto in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici (Dlgs 26/2014).
Le procedure concorsuali e le assunzioni in Aifa potranno essere effettuate anche nel 2021.
E ancora, per garantire la necessaria continuità delle attività di ricerca, nelle more dell’emanazione del Dpcm di cui all’art. 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell’attuale situazione di straordinaria di emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, potranno continuare ad avvalersi del personale addetto alle attività di ricerca, nonché di personale di supporto alla ricerca, assunto con confratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021 per un ulteriore anno, compatibilmente con le disponibilità finanziarie disponibili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, proprie di ciascun Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai professionisti iscritti agli Ordini dei chimici e dei fisici, anche in ragione dell’impegno eccezionale nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il terzo periodo del comma 8 dell’articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (legge Lorenzin), è sostituito dai seguenti: “I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei Consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi”.
Per garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale delle Aziendi ed Enti del Ssn, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti dovute al Covid, l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina pubblicato sul portale del Ministero della Salute il 1° Aprile 2020 è integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021. Restano iscritti i soggetti già inseriti nell’elenco nazionale all’entrata in vigore del decreto.
La Regione Sicilia fino al 31 dicembre 2024 viene autorizzata ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell’attività sanitaria dell’Ismett di Palermo.
Prorogate fino al 31 dicembre 2023 le misure in favore del Mater Olbia.
Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti affetti da Covid-19, può essere riconosciuto un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del servizio sanitario regionale e tenendo conto dei dispositivi di protezione individuale eventualmente già forniti alle medesime strutture dalla regione o provincia autonoma interessata o dal Commissario straordinario.
Al fine di assicurare l’assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse previste dalla legge 205/2017 sono incrementate, per l’anno 2021, per un importo di 2 milioni di euro.
In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale da parte del Gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, è completata entro il 31 maggio 2021.
Fino al 31 dicembre 2021 è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da Covid-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.
Per quanto riguarda gli organi degli Ordini e delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie si prevede che la durata di quelli che non abbiano ancora svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo è prorogata fino al termine dello stato di emergenza Covid e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Inoltre si stabilisce definitivamente con chiarezza la decorrenza del limite dei due mandati consecutivi in linea con quanto già anticipato dalla circolare del ministero della Salute del luglio scorso con la quale era stato chiarito che il limite sarebbe scattato solo dopo le prime elezioni svoltesi successivamente all’entrata in vigore della legge Lorenzin che aveva introdotto il vincolo dei due mandati. Applicare da subito questa norma avrebbe infatti avuto una valenza retroattiva incompatibile con il diritto costituzionale.
26 febbraio 2021
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Testo milleproroghe
Ultimo aggiornamento
28 Febbraio 2021, 20:19
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