Vaccini Covid. In GU il nuovo decreto del Ministero della Salute con l’aggiornamento del piano

Il decreto è composto da due parti: da un lato si recepisce il piano stratetigico dello scorso 12 dicembre 2020, sul quale il Parlamento aveva approvato le relative risoluzioni, e che era stato successivamente adottato con il decreto del Ministero della Salute del 2 gennaio 2021; mentre dall’altro contiene il documento con le raccomandazioni ad interim sui gruppi target da vaccinare in via prioritaria del 10 marzo 2021 sul quale era già stata resa un’informativa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni.

Data:
26 Marzo 2021

Vaccini Covid. In GU il nuovo decreto del Ministero della Salute con l’aggiornamento del piano

Il decreto è composto da due parti: da un lato si recepisce il piano stratetigico dello scorso 12 dicembre 2020, sul quale il Parlamento aveva approvato le relative risoluzioni, e che era stato successivamente adottato con il decreto del Ministero della Salute del 2 gennaio 2021; mentre dall’altro contiene il documento con le raccomandazioni ad interim sui gruppi target da vaccinare in via prioritaria del 10 marzo 2021 sul quale era già stata resa un’informativa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni. IL DECRETO

26 MAR – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo il decreto del Ministero della Salute con l’aggiornamento del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2 con le raccomandazioni ad interim sui gruppi target da vaccinare in via prioritaria.
 
Il decreto è composto da due parti: da un lato si recepisce il piano stratetigico dello scorso 12 dicembre 2020, sul quale il Parlamento aveva approvato le relative risoluzioni, e che era stato successivamente adottato con il decreto del Ministero della Salute dello scorso 2 gennaio 2021; mentre dall’altro contiene il documento con le raccomandazioni ad interim sui gruppi target da vaccinare in via prioritaria dello scorso 10 marzo 2021 sul quale era già stata resa un’informativa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni.
 
Nello specifico in quest’ultimo documento si spiega che continueranno prioritariamente le vaccinazioni per gli over 80, il personale della scuola e le Forze dell’Ordine per cui già da settimane sono iniziate le immunizzazioni. Ma a questo punto il piano rispetto alla precedente versione cambia. Vengono infatti identificate 5 nuove categorie prioritarie in base all’età e alla presenza di condizioni patologiche.
 
– Categoria 1. Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave);
 
– Categoria 2. Persone di età compresa tra 70 e 79 anni;
 
– Categoria 3. Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni;
 
– Categoria 4. Persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili;
 
– Categoria 5. Resto della popolazione di età <60 anni.
 
Sono inoltre considerate prioritarie le seguenti categorie, a prescindere dall’ età e dalle condizioni patologiche, quali:
– Personale docente e non docente, scolastico e universitario, Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali.
 
Sarà inoltre possibile, qualora le dosi di vaccino disponibili lo permettano, vaccinare all’interno dei posti di lavoro, a prescindere dall’età, fatto salvo che la vaccinazione venga realizzata in sede, da parte di sanitari ivi disponibili, al fine di realizzare un notevole guadagno in termini di tempestività, efficacia e livello di adesione.
 
Ma vediamo il Piano nel dettaglio:
 
Categoria 1. Elevata fragilità. Nel definire i gruppi a cui dare priorità nella campagna di vaccinazione si è tenuto conto, anche attraverso un confronto con società scientifiche di riferimento, della particolare fragilità di alcune categorie di cittadini affetti da specifiche patologie valutate come particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata a COVID-19 per danno d’organo preesistente o compromessa capacità di risposta immunitaria a SARS-CoV-2, definite estremamente vulnerabili (tabella 1) e dei portatori di disabilità gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3 (tabella 2).

 

Categoria 2: persone di età compresa tra 70 e 79 anni. La seconda categoria di priorità viene definita invece sulla base del criterio anagrafico, in quanto questa variabile assume un ruolo preponderante nella valutazione dei fattori di rischio di mortalità associata a COVID-19. Infatti, in questa fascia di età il tasso di letalità di coloro che vengono a essere infettati risulta pari al 10%.
 
Categoria 3: Le persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni. La terza categoria di priorità viene definita ancora sulla base del criterio anagrafico. In questa fascia di età il tasso di letalità di coloro che vengono a essere infettati risulta pari al 3%.
 
Categoria 4: Le persone con comorbidità di età <60 anni senza quella connotazione di gravità riportata per la fragilità. La quarta categoria è nuovamente articolata tenendo conto dell’aumentato rischio clinico di persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili. In gran parte, le tipologie di patologie prese in considerazione sono le medesime assunte per le persone estremamente vulnerabili, ma il livello di gravità considerato è inferiore.
 


Categoria 5: Resto della popolazione di età <60 anni.
 
Inoltre, come abbiamo visto, vengono considerate prioritarie le seguenti categorie, a prescindere dall’ età e dalle condizioni patologiche, quali:
– Personale docente e non docente, scolastico e universitario, Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali.
 
E infine, qualora le dosi di vaccino disponibili lo permettano, il Piano apre alla vaccinazione vaccinare all’interno dei posti di lavoro, a prescindere dall’età, fatto salvo che la vaccinazione venga realizzata in sede, da parte di sanitari ivi disponibili, al fine di realizzare un notevole guadagno in termini di tempestività, efficacia e livello di adesione.
 
Ecco come si procederà:
Tenendo conto delle priorità definite, delle indicazioni relative all’ utilizzo dei vaccini disponibili e delle esigenze logistico-organizzative, potrà quindi procedere in parallelo:
– la vaccinazione dei soggetti over 80 e dei soggetti con elevata fragilità e ove previsto dalle specifiche indicazioni in tabella 1 e 2, dei familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari.
 
– il completamento della vaccinazione delle categorie ricomprese nella fase 1, promuovendo la vaccinazione nei soggetti che non hanno ancora aderito alla campagna e avendo cura di includere, nel personale sanitario e sociosanitario, tutti i soggetti che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie, utilizzando anche vaccini a vettore virale per chi non ha ancora
iniziato il ciclo di vaccinazione;
 
– Il completamento della vaccinazione del personale docente e non docente, scolastico e universitario, delle Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, dei servizi penitenziari e altre comunità residenziali.
 
– la vaccinazione dei soggetti di età dai 70 ai 79 e, a seguire, quella dei soggetti di età dai 60 ai 69 anni.
 

26 marzo 2021
© Riproduzione riservataAllegati:
spacer Il testo del decreto

Ultimo aggiornamento

26 Marzo 2021, 22:33

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