Defibrillatori in ambito extraospedaliero. Arriva l’ok anche dalla Commissione Affari Sociali della Camera
Il testo prevede la definizione di un programma pluriennale, da 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, per la diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni.
Data:
11 Luglio 2021
Il testo prevede la definizione di un programma pluriennale, da 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, per la diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni. Viene incentivata, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei luoghi e nelle strutture aperte al pubblico e si apre formazione in ambito scolastico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base.
IL TESTO
07 LUG – Dopo più di due anni di iter parlamentare, oggi la legge sui defibrillatori è ad un passo dall’essere approvata in via definitiva. “Una legge che salverà tante vite grazie alla liberalizzazione all’uso dei defibrillatori e alla loro diffusione sul territorio, portandoci finalmente al passo con gli altri paesi europei”, commenta la deputata de L’Alternativa C’è Leda Volpi, tra le prime firmatarie della legge.
Si prevede la la definizione di un programma pluriennale per la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibbrilatori. Viene incentivata, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei luoghi e nelle strutture aperte al pubblico e si apre ormazione in ambito scolastico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base.
L’articolo 1 prevede la definizione di un programma pluriennale, con la connessa concessione di contributi finanziari – nel limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020 – per la diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni. Mira a favorire la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso alcune sedi di pubbliche amministrazioni, presso infrastrutture e mezzi di trasporto e presso i gestori di servizi pubblici. Demanda inoltre ad un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e delle modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni.
Questi criteri e modalità sono oggetto anche dell’articolo 2, il quale fa anche riferimento – in merito all’eventuale definizione sia di tali profili sia di misure di incentivo – a regolamenti ed atti degli enti territoriali. Gli enti territoriali potranno incentivare, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.
L’articolo 3 opera una revisione della normativa sull’utilizzo dei defibrillatori da parte di personale non medico. Il testo conferma che l’uso del defibrillatore è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. In assenza di personale (sanitario o non sanitario) formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche da parte di altri soggetti. Tale uso o comunque un tentativo di rianimazione cardiopolmonare in caso di sospetto arresto cardiaco – specifica la novella – rientra nella nozione di stato di necessità di cui all’articolo 54 del codice penale, in base al quale non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
L’articolo 4 modifica la disciplina sugli obblighi relativi alla dotazione ed all’impiego da parte delle società sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, dei defibrillatori. Sono obbligati ad averli anche gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e i porti, i mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore.
L’articolo 5 concerne le iniziative di formazione in ambito scolastico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, facendo anche riferimento alla generalità delle tecniche di primo soccorso (tra le quali anche la disostruzione delle vie aeree).
L’articolo 6 riguarda le comunicazioni da parte dei soggetti che siano già dotati o si dotino di un DAE e da parte dei venditori, l’individuazione del soggetto avente alcune responsabilità riguardo al DAE in dotazione e le funzioni di registrazione e di monitoraggio dei DAE da parte delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria “118”.
L’articolo 7 prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con accordo in sede di Conferenza Stato Regioni vengano stabilite le modalità operative per la realizzazione e l’adozione di un’applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo fove si sia verificata l’emergenza.
L’articolo 8 modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L’articolo 9 prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione in materia di primo soccorso e di uso dei DAE e la riserva di relativi spazi di informazione nell’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo.
07 luglio 2021
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Allegati:
Testo
Ultimo aggiornamento
11 Luglio 2021, 08:55
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