Green Pass esteso. Il decreto in Gazzetta, per i lavoratori non in regola stop allo stipendio ma niente sospensione. Test antigenici rapidi a prezzo calmierato in farmacia ma anche nelle strutture sanitarie convenzionate autorizzate
Pubblicato in Gazzetta il decreto legge che estende l’obbligo di green pass a tutti i lavoratori pubblici e privati.
Data:
22 Settembre 2021
Pubblicato in Gazzetta il decreto legge che estende l’obbligo di green pass a tutti i lavoratori pubblici e privati. Oltre che nelle farmacie i test antigenici rapidi dovranno essere offerti a prezzi calmierati anche dalle strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Ssn e autorizzate dalle regioni alla somministrazione dei test. IL DECRETO
22 SET – E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre il decreto legge contenente “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Rispetto alla bozza circolata nei giorni scorsi tra le novità la norma che prevedeva per i lavoratori sprovvisti di Green Pass che “a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della certificazione”.
Altra novità l’ampliamento dell’offerta di test antigenici rapidi a prezzi calmierati oltre che nelle farmacie anchenelle strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Ssn e autorizzate dalle regioni alla somministrazione dei test.
Di seguito la sintesi articolo per articolo del provvedimento così come riportato dalla Relazione illustrativa del decreto:
Il presente decreto-legge reca disposizioni volte a fronteggiare l’emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati oltre a dettare una disciplina specifica per l’impiego delle predette certificazioni negli uffici giudiziari da parte dei magistrati e dei componenti delle commissioni tributarie.
Il provvedimento reca inoltre, misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, per il settore sportivo, in materia di durata delle certificazioni verdi e in ordine ai servizi di assistenza e supporto ai cittadini per il Digital Covid Certificate, nonché disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative.
L’articolo 1 inserisce un articolo aggiuntivo (9-quinquies – Impiego delle certificazioni verdi COVID-19nel settore pubblico) al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
In particolare, l’articolo 9-quinquies interviene in funzione di prevenzionecontro il rischio di diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 nel settore pubblico.
Il comma 1 prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il personale delle amministrazioni pubbliche individuate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, ha l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro ove si svolge l’attività lavorativa, nell’ambito del territorio nazionale. Tale obbligo grava anche sul personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.
Il comma 2 estende l’obbligo della certificazione verde COVID-19 anche a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
Il comma 3 esclude dall’obbligo di certificazione verde coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Il comma 4 stabilisce che i datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sull’obbligo della certificazione verde COVID-19 nei confronti del proprio personale, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato; per questi ultimi soggetti la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essereeffettuata anche da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Il comma 5 prevede che i datori di lavoro del personale di cui al comma 1 definiscano, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19,anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Si stabilisce, altresì, che i datori di lavoro individuino con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi sul possesso delle certificazioni verdi.
Le verifiche su tali certificazioni sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si prevede poi che il Presidente del Consiglio dei ministri possa adottare, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, linee guida per definire in maniera omogenea le modalità organizzative in ordine alle verifiche delle certificazioni verdi. Si stabilisce, infine, che tali linee guida, ove adottate, siano definite per le regioni e gli enti locali d’intesa con la Conferenza unificata.
Il comma 6 prevede che il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Il comma 7 detta la disciplina applicabile qualora il personale acceda ai luoghi di lavoro senza possedere o esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. In tali casi, si prevede l’applicazione della sanzione individuata al successivo comma 8, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Il comma 8 disciplina il regime sanzionatorio, prevedendo che in caso di violazione delle disposizioni di cui ai comma 4 (mancata verifica delle certificazioni verdi da parte dei datori di lavoro), 5 (mancata adozione, nel termine previsto, delle misure organizzative per le verifiche delle certificazioni verdi) e 7 (accesso ai luoghi di lavoro in mancanza di certificazione verde), si applichi l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il quale stabilisce, tra l’altro, l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000; tale sanzione è aumentata da 600 a 1.500 euro per le violazioni di cui al citato comma 7.
Il comma 9 stabilisce che le sanzioni siano irrogate dal Prefetto, al quale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono gli atti relativi alla violazione.
Il comma 10 estende a tutti i magistrati nonché ai componenti delle commissioni tributarie, che sono collocati fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, le disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari di cui all’articolo 9-sexies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, introdotto dal successivo articolo 2 del presente decreto. Resta fermo quanto previsto al comma 8 del presente articolo in ordine al regime sanzionatorio.
Il comma 11 dispone che ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice si applichino le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo.
Il comma 12 prevede che gli organi costituzionali, nell’ambito della propria autonomia, adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.
Il comma 13 prevede che le attività del presente articolo vengano svolte dalle amministrazioni di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 2 inserisce un articolo aggiuntivo (9-sexies) al decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari. In particolare l’articolo 9-sexies, per le finalità di tutelare della salute pubblica e al fine di mantenere adeguate condizioni di sicurezza fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, prevede, al comma 1, che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché i componenti delle commissioni tributarie possano accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa solo se possiedono ed esibiscono, ove richiesti, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
Al comma 2 si stabilisce che la carenza della certificazione o anche solo la sua mancata esibizione, impedendo l’accesso all’ufficio, comporta un’assenza dall’ufficio medesimo, che è specificamente considerata non giustificata, in ragione del fatto che la certificazione può essere agevolmente acquisita da chiunque. Dall’assenza, tuttavia, è espressamente escluso possano derivare conseguenze incidenti sul rapporto di lavoro, salva la perdita della relativa retribuzione o di ogni compenso o emolumento comunque denominato.
A garanzia contro il rischio che, malgrado l’assenza della certificazione, vi possa essere un accesso dei soggetti indicati agli uffici giudiziari, si è specificato al comma 3 che tale condotta integra un illecito disciplinare, sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, ossia con l’irrogazione di una sanzione non inferiore alla censura e, per gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo in commento, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. A questo scopo, è altresì specificamente previsto che il verbale di accertamento della violazione deve essere trasmesso senza ritardo al titolare dell’azione disciplinare.
Con il comma 4 vengono estese anche ai magistrati onorari le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, in ragione della peculiarità dell’incarico onorario, quelle di cui ai commi 2 e 3.
È poi attribuita, con il comma 5, ai responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Il riferimento, per gli uffici giudiziari ordinari, è al procuratore generale presso la corte di appello, già individuato dal decreto del Ministero di grazia e giustizia del 28 ottobre 1993 quale autorità competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria. La norma precisa che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 9-quinquies, salvo consentire ad una circolare del Ministero della giustizia di stabilire ulteriori modalità per le attività di verifica.
Si prevede al comma 6 che la violazione di queste disposizioni, ossia l’omissione dei controlli previsti, comporta l’applicazione delle sanzione pecuniarie indicate al comma 8 dell’articolo 9-quinquies: disposizione in forza della quale si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, oltre a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, anche l’accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 (ossia senza possedere o senza esibire la certificazione abilitante) comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate al comma 8 dell’articolo 9-quinquies. Peraltro, siccome il comma 8 dell’articolo 9-quinquies citato specifica che per le violazioni di cui al comma 7 (di contenuto analogo al comma 1 dell’articolo qui in esame) la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500, quest’ultima è la sanzione applicabile anche per il caso di violazione all’interno degli uffici giudiziari.
Il comma 7 richiama espressamente l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell’articolo 9-quinquies, per effetto delle quali: le disposizioni sull’obbligo di certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (comma 3); le sanzioni di cui al comma 8 dell’articolo 9-quinquies sono irrogate dal Prefetto, al quale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono gli atti relativi (comma 9); si provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 13).
Da ultimo, al comma 8 l’espressa esclusione dall’ambito operativo della disposizione di tutti i soggetti diversi da quelli dei commi 1 e 4 – che pure accedono agli uffici giudiziari, tra i quali gli avvocati e altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato, nonché per i testimoni e le parti del processo – deriva dall’esigenza di chiarire che l’intervento intende regolare solo il rapporto tra l’amministrazione e i suoi dipendenti, al più con estensione per chi in favore della stessa svolge un’attività analoga a titolo onorario.
L’articolo 3 inserisce un ulteriore articolo aggiuntivo (9-septies) nel decreto-legge n. 52 del 2021.
In particolare, l’articolo 9-septies (in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato) al comma 1 prevede l’obbligo temporaneo – dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 – di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 per tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato, al fine di poter accedere ai luoghi in cui la predetta attività si svolge.
Al comma 2, si estende la stessa prescrizione a tutti coloro che accedono ai medesimi luoghi per svolgere attività lavorativa o formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Il comma 3 esclude dall’obbligo di certificazione verde COVID-19 i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Il comma 4 rimette ai datori di lavoro del settore privato la verifica in ordine all’osservanza dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, specificando che per i lavoratori esterni detto accertamento è posto in capo anche ai rispettivi datori di lavoro.
Il comma 5 demanda ai datori di lavoro del settore privato la definizione, entro il 15 ottobre 2021, dellemodalità operative per l’organizzazione delle suddette verifiche, da eseguire anche a campione e, preferibilmente, al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, nonché l’individuazione dei soggetti incaricati di accertare le violazioni degli obblighi di certificazione suindicati.
Il comma 6 stabilisce che i lavoratori del settore privato, sia nel caso in cui comunichino il mancato possesso sia nel caso in cui risultino privi della certificazione verde al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di detta certificazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), senza corresponsione della retribuzione o di altro emolumento, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari.
Il comma 7 dispone una specifica disciplina per le imprese con organico inferiore a quindici dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per le ipotesi di cui al comma 6, è prevista la facoltà per il datore di sospendere e sostituire temporaneamente il lavoratore per un periodo massimo di dieci giorni, rinnovabile una sola volta, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021.
Il comma 8 prevede che venga comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.
Il comma 9 prevede che venga comminata una sanzione amministrativapecuniaria in caso di mancata verifica del rispetto dell’obbligo di certificazione o di mancata adozione delle modalità organizzative nei termini prescritti da parte dei datori di lavoro, nonché per le violazione di cui al comma 8, richiamando, all’uopo, l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il quale stabilisce, tra l’altro, l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000; tale sanzione è aumentata da 600 a 1.500 euro nei casi, previsti dal comma 8, di accesso ai luoghi di lavoro in mancanza della certificazione verde.
Il comma 10 demanda l’irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie al Prefetto, il quale riceve dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni gli atti relativi alle violazioni medesime.
L’articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, prevedendo, al comma 1, con la novella dell’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, la continua operatività sino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni in materia di contenimento dei costi ai fini della somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2; si stabilisce, altresì, l’obbligo per le farmacie di applicare il prezzo calmierato per la somministrazione dei predetti test, così come disposto nel protocollo d’intesa definito tra il Commissario straordinario, il Ministro della salute e le farmacie o le strutture medesime (vd. art. 5, comma 1, decreto-legge n. 105/201), stabilendo anche il relativo regime sanzionatorio. L’applicazione del prezzo calmierato sarà assicurata anche dalle strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi, aderenti al protocollo d’intesa di cui sopra.
Il comma 2 novella l’articolo 34 del decreto-legge n. 73 del 2021, sostituendo i commi 9-quater e 9-quinquies, autorizzando in favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l’anno 2021, per garantire sino al 31 dicembre 2021, l’esecuzione gratuita, con oneri a carico della finanza pubblica, di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione anti-COVID 19 sulla base di una certificazione medica rilasciata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 e secondo i criteri di esenzione definiti con circolare del Ministero della Salute (attualmente i predetti criteri sono individuati dalla circolare n. 0035309 del 4 agosto 2021, inerente alle “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”).
L’articolo 5 apporta modifiche all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in ordine alla durata delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo al contempo nuove ipotesi di attestazione e di rilascio delle predette certificazioni. In particolare, la disposizione integra il comma 1 dell’articolo 9 includendo nell’ambito delle vaccinazioni anche quelle riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute (lett. a); introduce tra le condizioni attestate dalle certificazioni verdi anche quella dell’avvenuta guarigione dopo la prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale, al comma 2 del medesimo articolo 9 (lett. b); prevede poi, al comma 3 dell’articolo 9, l’immediata decorrenza della validità della certificazione verde rilasciata a seguito dell’avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 (lett. c); inserisce, infine, un comma aggiuntivo (4-bis), dopo il comma 4 dell’articolo 9, che prevede il rilascio della certificazione verde COVID-19 a coloro che, risultati positivi al virus SARS-CoV-2 dopo che siano trascorsi quattordici giorni dalla prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo vaccinale, siano successivamente guariti, stabilendo la validità di detta certificazione in dodici mesi dall’avvenuta guarigione (lett. d).
L’articolo 6 introduce misure a favore del settore sportivo dirette, da un lato, a rinviare di un mese il termine per l’utilizzo, da parte della Società Sport e Salute, dei fondi destinati al pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all’emergenza COVID-19, in considerazione della complessità della procedura che coinvolge anche l’INPS e, dall’altra, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza pandemica, a mantenere all’interno del sistema sportivo le risorse stanziate e non utilizzate, destinandole a Fondi dedicati, al fine di sostenere i collaboratori sportivi nel periodo di emergenza sanitaria. In particolare, con il riversamento al Fondo unico, le risorse potranno essere utilizzate per sostenere la maternità delle atlete non professioniste, per garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore e per incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport. Con il riversamento al Fondo per il rilancio del Sistema Sportivo Nazionale, invece, le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
L’articolo 7 reca disposizioni volte a superare le criticità emerse nella gestione del servizio di assistenza ai cittadini per l’uso del Digital Covid Certificate, atteso che, attualmente, la predetta assistenza è fornita dai due seguenti e diversi servizi di supporto telefonico (cd. call center), gestiti da soggetti diversi, con sovrapposizione del servizio, diseconomia di scala e inefficienza del servizio:
1. numero verde 800 91 24 91/cittadini@dgc.gov.it – per l’assistenza tecnica per l’acquisizione dei certificati verdi, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
2. numero verde 1500 – per le informazioni su aspetti sanitari e il rilascio dell’authcode.
I due servizi sono gestiti con due contratti diversi dal Ministero della Salute e dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Il contratto del Ministero della Salute è affidato alla società Almaviva Contact e discende da un’ordinanza della Protezione Civile, che si aggancia al Contact center posto a supporto del numero 1500 servizio di pubblica utilità.
Il contratto del DTD è affidato fino al 30 settembre 2021, in continuità con il contratto Consip ormai esaurito utilizzato per l’assistenza tecnica alla app Immuni.
Le principali criticità rilevate per i due servizi sono:
– il numero 800 91 24 91 per l’assistenza tecnica è stato mediaticamente sovraesposto come supporto generico per il DCC (green pass) determinando un sovraccarico di richieste. (Ad esempio viene chiamato per richiedere il rilascio dell’authcode di competenza del 1500);
– per gli utenti non è chiaro quale numero è necessario chiamare in base alla problematica quindi le chiamate vengono spesso trasferite / rimbalzate tra i due servizi (il 25% delle chiamate al numero verde viene trasferito al 1500 per competenza);
– il servizio di supporto del progetto DCC (cittadini@dgc.gov.it 800 91 24 91) che fornisce assistenza tecnica per Immuni, Verifica C19 e per il portale dgc.gov.it è sottodimensionato in ragione del budget attualmente disponibile nel contratto. Oggi è in grado di servire 2500 chiamate al giorno a fronte di una domanda media di circa 15000 chiamanti unici giornalieri (fino a 70000 chiamate tentate giornaliere). All’attuale passo il contratto in essere consuma 100.000 euro/mese e sarà esaurito al 30 settembre 2021;
– la maggior parte delle richieste di supporto evase dal servizio 1500 e dal servizio 800 91 24 91 riguardano problemi di immissione dati da parte delle regioni per le quali il call center 800 91 24 91 non è in grado di intervenire.
Tali criticità concorrono a determinare una bassa qualità del servizio supporto, oltre a creare una certa confusione e inefficienza dal lato del cittadino utente.
Al fine di migliorare il servizio di supporto telefonico DCC, la norma si propone dunque di unificare i servizi di supporto sotto l’unica numerazione 1500, attraverso il passaggio di competenze e di risorse – disponibili e anzi da incrementare – al Ministero della Salute, che gestirà il servizio, in via supplementare e implementando quello già reso e in essere attraverso il numero 1500, già operante.
L’articolo 8 stabilisce che il Comitato tecnico scientifico, entro il 30 settembre 2021, esprima il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell’adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo di certificazione verde e dell’evoluzione della campagna vaccinale.
L’articolo 9 reca disposizioni di coordinamento, con l’integrazione dell’articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, in ordine all’utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19.
L’articolo 10 reca disposizioni finanziarie.
L’articolo 11 prevede che il presente decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
22 settembre 2021
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Allegati:
Il decreto
Ultimo aggiornamento
22 Settembre 2021, 21:27
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