Delibera CoGePAS per il recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 e spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022

Commissione nazionale per la formazione continuaLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUAVISTO il D.

Data:
19 Dicembre 2021

Delibera CoGePAS per il recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 e spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022

Commissione nazionale per la formazione continua
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;
VISTO l’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il “Riordino del sistema di formazione continua in medicina”;
VISTO l’art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell’Accordo Stato – Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l’art. 16-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all’art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;
VISTO l’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all’estero, liberi professionisti”;
VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 – Recepimento dell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trenta e Balzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero e liberi professionisti;
VISTO l’Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti” (Rep. Atti n. 101/CSR);
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento “La formazione continua nel settore salute”;
VISTO il decreto ministeriale del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;
VISTA la Determina della Commissione nazionale per la formazione continua del 23 luglio 2014 – 10 ottobre 2014 in materia di obbligo formativo ECM per il triennio 2014-2016;
VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 novembre 2016 relativa all’obbligo formativo ECM per il triennio 2017-2019;
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VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 28 settembre 2018 avente ad oggetto le regole per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016;
VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 25 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019, il quale al paragrafo 3.7 rubricato “Recupero dell’obbligo formativo del triennio 2014/2016”, nel recepire la delibera della Commissione del 28 settembre 2018, prevede che “i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale possono completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo del triennio precedente, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l’accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS. I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 verranno spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione, e agli stessi verranno applicate le norme del triennio 2014/2016 e tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite”;
VISTO il par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il quale tutela il professionista sanitario in caso di mancato, incompleto o inesatto rapporto dell’evento da parte del provider e che contempla, in tali ipotesi ed alle condizioni ivi previste, la possibilità di richiedere l’inserimento manuale dei propri crediti al Co.Ge.A.P.S;
VISTO il par. 4.2 lettera o) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il quale individua una specifica fattispecie di esenzione dall’obbligo ECM per i “professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale”;
VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 18 dicembre 2019 inerente i crediti formativi per il triennio 2020-2022 che ha previsto, da un lato, che lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020, dall’altro, che “L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 è consentita fino al 31 dicembre 2020 per eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2020. Per coloro che si avvalgono della presente disposizione non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario par. 1.1, punti 1 e 2”;
CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza nel corso della riunione del 3 giugno 2020 ha valutato, a fronte dei significativi impatti lavorativi ed economici derivanti dall’emergenza sanitaria, la necessità di concedere eventuali proroghe sia ai provider che ai professionisti sanitari;
VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 10 giugno 2020 in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, così come modificata ed integrata dalle delibere del 4 febbraio e del 23 giugno 2021, la quale ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo del triennio 2014-2016;
VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 febbraio 2021, la quale ha chiarito, in riferimento alla possibilità di spostamento dei crediti di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, “che successivamente all’avvenuta certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell’obbligo formativo
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potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale”;
VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 febbraio 2021 in materia di professionisti sanitari in quiescenza;
VISTA la nota del Presidente del Co.Ge.A.P.S. del 27 ottobre 2021 prot. n. 34-C/21 con la quale si rappresenta che:
• ad oggi, soltanto 26.500 professionisti sanitari hanno trasferito crediti dal triennio 2017-2019 al 2014-2016, a fronte di circa 700.000 professionisti non certificabili nel triennio 2014-2016;
• il Consorzio, ove autorizzato dalla Commissione nazionale, avrebbe la possibilità tecnica di procedere in automatico allo spostamento “d’ufficio” dei crediti al triennio 2014-2016 per quei professionisti che hanno acquisito crediti nel triennio 2017-2019, utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, evidenziando, tuttavia, che ciò, pur aumentando il numero dei professionisti certificabili per tale triennio, potrebbe creare l’effetto collaterale di sottrarre ad alcuni professionisti crediti utili alla certificazione del triennio 2017-2019:
• in relazione all’esenzione di cui al par. 4.2 lettera o) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, soltanto 1276 professionisti hanno presentato la relativa istanza sul portale e/o sull’APP Co.Ge.A.P.S. rispetto ad una popolazione di 74.738 di over 70. La ragione di ciò probabilmente risiede nel fatto che i professionisti presuppongono che lo stato di quiescenza, pur mantenendo attiva l’iscrizione all’Ordine, comporti automaticamente un esonero dall’obbligo ECM o quantomeno i professionisti non sentono l’esigenza di richiedere tale esonero sul portale Co.Ge.A.P.S. Pertanto, il Consorzio propone alla Commissione nazionale di attribuire a tutti i professionisti sanitari iscritti agli ordini professionali, al compimento del settantesimo anno d’età, lo status di esonerato ECM, presupponendo lo stato di quiescenza. Resterebbe salva, comunque, la facoltà per tali professionisti di comunicare il mantenimento dell’attività professionale sul portale Co.Ge.A.P.S., rinunciando quindi all’esonero;
• il Consorzio intende modificare sul portale e sull’APP Co.Ge.A.P.S. l’attuale funzione di gestione dei crediti mancanti in quanto spesso tale funzione è utilizzata impropriamente dai professionisti per l’inserimento di crediti relativi ad eventi FAD i cui report non sono stati ancora trasmessi dai provider. In particolare, l’abuso di tale funzione rischia di dar luogo a duplicazioni di crediti e partecipazioni. Pertanto, il Consorzio intende trasformare la funzione in questione in una segnalazione soggetta a verifica che non darà luogo ad un’attribuzione di crediti per autocertificazione;
PRESO ATTO che il Comitato di presidenza, nella riunione del 28 ottobre u.s., ha espresso parere favorevole sulle proposte operative trasmesse dal Co.Ge.A.P.S.;
TENUTO CONTO che il Comitato di Presidenza propone alla Commissione nazionale di consentire al Consorzio di operare d’ufficio lo spostamento dei crediti ai fini del recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 soltanto qualora i professionisti, che non hanno esercitato la facoltà prevista dal par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, abbiano maturato crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale relativo al triennio 2017-2019;
CONSIDERATO che la data del 31 dicembre 2021, termine massimo previsto per l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019, non potrà coincidere con l’effettiva presenza nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. di tutti i crediti effettivamente maturati dai professionisti in quanto i provider, ai sensi dell’art. 73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, hanno novanta giorni di tempo dalla conclusione dell’evento per la trasmissione del rapporto del medesimo all’ente accreditante ed al Co.Ge.A.P.S. Pertanto, pare opportuno concedere ai professionisti un termine congruo per procedere al predetto spostamento;
Tutto ciò premesso e considerato
Commissione nazionale per la formazione continua
DELIBERA
1.Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentitoai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite lapartecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022. Restano fermieventuali limiti previsti da specifiche disposizioni normative vigenti.
2.Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, ilCo.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbianoconseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individualedel triennio 2017-2019.
3.Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modoautomatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua delprofessionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio nonsaltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligoformativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.
4.La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S.può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data difine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalatemanualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da partedell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Roma, _ _ __
Il Segretario Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale della Commissione Nazionale
per la formazione continua per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro) (Dott. Filippo Anelli)
(documento firmato) 14 dicembre 2021

Ultimo aggiornamento

19 Dicembre 2021, 16:51

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