Covid. Draghi firma il Dpcm. Dai supermercati alle farmacie, fino agli ottici, ecco le attività alle quali si potrà accedere senza green pass

Il provvedimento, che era stato richiamato dal decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 5 gennaio, entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° febbraio.

Data:
22 Gennaio 2022

Covid. Draghi firma il Dpcm. Dai supermercati alle farmacie, fino agli ottici, ecco le attività alle quali si potrà accedere senza green pass

Il provvedimento, che era stato richiamato dal decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 5 gennaio, entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° febbraio. Sarà possibile continuare ad accedere senza green pass nei supermercati e nei negozi di alimentari, nelle farmacie e parafarmacie, nelle sanitarie, dagli ottici, per l’acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. Sarà possibile inoltre entrare negli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce. IL TESTO

21 GEN – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza green pass.
 
Il provvedimento, che era stato richiamato dal decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 5 gennaio, entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° febbraio.
 
Nell’elenco delle attività alle quali si potrà liberamente accedere senza esibire il certificato le seguenti quattro categorie legate a:
 
a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio richiamate in un allegato al Dpcm:
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura.

c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Il rispetto delle misure dovrà essere assicurato dai titolari degli esercizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Per tutto il resto servirà il green pass. Resta quindi inteso che per tutte le altre attività indicate dal decreto del 7 gennaio occorrerà esibire il green pass. In particolare il decreto prevede infatti che una delle certificazioni verde (base o rafforzata) vada esibita per accedere: 
– ai servizi alla persona;
– ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e a tutte le attività commerciali con la sola esclusione di quelle indicate dall’odierno Dpcm;
– ai colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.  

21 gennaio 2022
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Ultimo aggiornamento

22 Gennaio 2022, 22:40

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