Covid. Niente zona rossa per i vaccinati. Green pass con durata illimitata per chi ha terza dose. Cambiano anche le regole per la scuola per garantire la continuità delle lezioni in presenza

Ok del Governo al nuovo decreto. Per chi ha ricevuto la dose booster, ma anche per i contagiati e poi guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, il green pass avrà una durata illimitata.

Data:
6 Febbraio 2022

Covid. Niente zona rossa per i vaccinati. Green pass con durata illimitata per chi ha terza dose. Cambiano anche le regole per la scuola per garantire la continuità delle lezioni in presenza

Ok del Governo al nuovo decreto. Per chi ha ricevuto la dose booster, ma anche per i contagiati e poi guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, il green pass avrà una durata illimitata. Nelle scuole dell’infanzia ii bambini andranno a casa dal quinto caso. Alla scuola primaria a partire dal quinto caso scatterà la dad solo per chi non ha completato il ciclo vaccinale. Alle medie e al liceo, dal secondo caso in poi scatterà la Dad (di 5 giorni) sempre per i non vaccinati. Gli stranieri che vengono in Italia con green pass attivato da più di sei mesi potranno accedere a tutte le attività tramite tampone. LA BOZZA

02 FEB – Il Consiglio dei Ministri ha varato oggi nuove misure sul Covid. Le novità contenute nel decreto legge varato nel pomeriggio, come spiegato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, puntano a premiare l’ottimo andamento della campagna vaccinale andando verso “un’Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi”. 
 
Ecco le misure previste dalla bozza.
 
Green pass. In assenza di evidenze sulla necessità di una quarta dose di vaccino contro il Covid il Governo ha deciso di rendere illimitata la durata del Green pass per coloro che hanno già ricevuto la terza dose e per quelle persone che, dopo aver completato il ciclo vaccinale primario sono state contagiate e poi guarite. “La certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo”, si legge nella bozza di decreto.
 
Autosorveglianza. Le disposizioni relative all’autosorveglianza vengono estese anche a coloro che sono guariti dal Covid dopo aver completato il ciclo vaccinale primario. Ricordiamo che l’autorsorveglianza, fino ad oggi, sostituiva la quarantena per i soli vaccinati con tre dosi o per coloro che hanno ricevuto la seconda dose negli ultimi 120 giorni. Per queste persone, in caso di contatto stretto con un positivo, se asintomatiche si applica il solo obbligo di indossare mascherine Ffp2 per 10 giorni, senza necessità di ricorrere a tampone.
Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia. Le persone provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti Covid con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se rapido o di settantadue ore se molecolare. Il test antigenico non sarà obbligatorio in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Anche nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi e alle attività sarà consentito solo con esito negativo al tampone.

Sul punto in conferenza stampa il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato: “Restano vigenti le ordinanze in essere per gli ingressi degli stranieri in Italia, ma creiamo le condizioni per cui le persone vaccinate con vaccini diversi dai nostri, come ad esempio russi e cinesi, o dove c’è una vigenza temporale diversa del green pass come in certi paesi europei, l’accesso ai servizi sarà consentito con tampone, ma non cambiano le regole di ingresso per gli stranieri in Italia: noi riconosciamo lo status vaccinale del Paese di origine e se le regole non sono identiche a quelle del nostro paese, chiediamo un tampone supplementare, questo consentirà la risoluzione di molti problemi e consentirà al turismo di avere una risposta importante”. 

Zone rosse. Per le persone con super green pass non esisteranno più le restrizioni previste dalla zona rossa.

Scuola. Cambiano le regole per la gestione in classe dei ragazzi positivi. Queste le novità.
– scuola dell’infanzia: fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

– scuola primaria: fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

– scuole secondarie: con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti.

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Per tutte le scuole, in caso di positivi in classe, agli alunni in classe si applicherà il regime di autosorveglianza con esclusione dell’obbligo di indossare mascherine FFP2 sotto i sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.  La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere verificata dalle scuole tramite il Green pass.

02 febbraio 2022
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Ultimo aggiornamento

6 Febbraio 2022, 11:06

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