Decreto Covid e proroga stato di emergenza. Via libera definitivo dalla Camera. Ecco tutte le norme (ma qualcuna è già superata)
Con 331 voti favorevoli, 45 contrari e 3 astenuti l’aula di Montecitorio ha approvato la conversione in legge del decreto su cui ieri aveva già approvato la questione di fiducia.
Data:
17 Febbraio 2022
Con 331 voti favorevoli, 45 contrari e 3 astenuti l’aula di Montecitorio ha approvato la conversione in legge del decreto su cui ieri aveva già approvato la questione di fiducia. Il provvedimento che ha prolungato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, contiene ulteriori misure per il contenimento della pandemia, ridefinisce le scadenze previste per la quarantena precauzionale introducendo anche il principio dell’autosorveglianza e riduce da 9 a 6 mesi il periodo di validità del green pass. Limite sucessivamente modificato da un nuovo decreto. IL TESTO
17 FEB – L’assemblea di Montecitorio ha approvato in via definitiva, con 331 voti a favore, 45 contrari e 3 astenuti, disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 nel tresto già approvato dal Senato.
Il provvedimento che contiene ulteriori misure per il contenimento della pandemia, ridefinisce le scadenze previste per la quarantena precauzionale introducendo anche il principio dell’autosorveglianza e riduce da nove a sei mesi il periodo di validità del green pass rafforzato. Limite temporale poi ulteriormente modificato da un successivo decreto attualmente in fase di conversione. Ricordiamo infatti al momento il Parlamento sta esaminando ulteriori quattro decreto legge in materia di emergenza Covid con norme che spesso si intersecano tra loro.
Tra le disposizioni del decreto approvato oggi in via definitiva rientrano poi anche nuove specificazioni riguardanti l’utilizzo dei green pass base e rafforzato in varie attività professionali, sportive, ricreative e scolastiche e il contenimento dei prezzi delle mascherine Ffp2 e Ffp3.
L’articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge dispone l’abrogazione del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”. Rimarranno validi gli atti e i provvedimenti adottati e verranno fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza. Al contempo, le modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato recano disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto legge n. 221 del 2021, per trasporre in esso e mantenere nell’ordinamento le corrispondenti disposizioni del decreto-legge di cui si propone l’abrogazione.
Si abroga poi il decreto legge n. 2 del 2022, recante disposizioni urgenti per consentire l’esercizio del diritto di elettorato attivo nell’elezione del Presidente della Repubblica, nel tempo dell’epidemia da Covid-19 al contempo facendone salvi gli effetti.
Si prevede l’ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid. Si dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid possano adottare anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento dell’epidemia in corso.
L’articolo 2, in coordinamento con la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale dispone:
– l’ulteriore proroga al 31 marzo 2022 della facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid già prevista all’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 (comma 1);
– l’ulteriore proroga al 31 marzo 2022 degli effetti delle specifiche misure contenute nel Decreto legge n. 33/2021 per contenere gli effetti della diffusione del Covid, mediante modifica all’articolo 3, comma 1 (comma 2, lettera b)).
Viene soppresso l’obbligo di quarantena precauzionale – prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus Sars-CoV-2 – per alcune fattispecie, prevedendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di autosorveglianza, comprensivo dell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp o Ffp3.
L’articolo 3 riduce, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, il termine di durata di validità del certificato verde Covid generato da vaccinazione da nove a sei mesi. Tuttavia, l’articolo 1 del Decreto 4 febbraio 2022, n. 5, in fase di conversione alle Camere, sopprime il limite temporale di validità del certificato verde Covid per i casi in cui esso sia generato in relazione all’assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il Covid (successiva al completamento del ciclo primario) ovvero in relazione ad una guarigione successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all’assunzione della dose di richiamo; per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal Covid e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto resta fermo il limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo).
L’articolo 3-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, introduce, nell’ambito della disciplina dei certificati verdi Covid, la terminologia di certificato verde Covid di base (o green pass base) e certificato verde Covid rafforzato (o green pass rafforzato); tale articolazione e le relative definizioni corrispondono alla distinzione, già operata dalle norme vigenti, che richiedono, a determinati fini, il possesso di un certificato rafforzato, generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido.
L’articolo 4 prevede l’obbligo anche in zona bianca ed anche nei luoghi all’aperto, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) e fino al 31 gennaio 2022. Il comma 2, modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2: 1) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; 2) per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. A differenza di quanto avviene attualmente, fino al 31 dicembre 2022, l’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, consente l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario conseguite in un Stato dell’Unione europea o in Stati terzi, in tutte le strutture sanitarie interessate direttamente o indirettamente dall’emergenza Covid.
L’articolo 4-ter, introdotto durante l’esame al Senato, intende contenere i prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2, il cui uso è stato reso obbligatorio, in determinate occasioni e per tutto il periodo emergenziale, dall’art. 4 del decreto legge n. 221 del 2021. Esso riproduce il contenuto dell’articolo 3 del D.L. 229/2021. I commi 2 e 3 prevedono la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un tavolo tecnico, con il compito di procedere all’adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali.
L’articolo 5 così come il comma 1 dell’articolo 5-bis operano il riordino di un complesso di disposizioni che subordinano l’accesso a determinati ambiti e attività al possesso di un certificato verde Covid (in corso di validità) di base oppure (in altri casi) al possesso di un omologo certificato rafforzato – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione dei certificati generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido -; resta fermo che l’accesso è consentito anche ai soggetti che abbiano un’età anagrafica inferiore a dodici anni ed a quelli che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il Covid.
L’articolo 5-ter,procede ad un riordino delle disposizioni di legge sulla certificazione verde Covid negli ambiti inerenti all’educazione, istruzione e formazione (dai servizi educativi per l’infanzia fino alle università).
L’articolo 5-quater, riguarda due misure di contrasto della diffusione del virus sui mezzi di trasporto: il super green pass (o green pass rafforzato) e l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2.
Gli articoli 5-quinquies e 5-septies, inseriti nel corso dell’esame al Senato, recano alcune novelle, di natura formale, alle norme in materia di certificati verdi Covid per l’accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato.
L’articolo 5-sexies, interviene in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid negli uffici giudiziari.
L’articolo 5-octies, concerne la disciplina degli spostamenti nell’ambito della normativa transitoria relativa allo stato di emergenza epidemiologica da Covid. La novella di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si limita ad adeguare la terminologia relativa ai medesimi certificati, in relazione a quella introdotta dal successivo articolo 3-bis. La novella di cui al comma 1, lettera b), sopprime i limiti orari agli spostamenti (cosiddetto coprifuoco), ancora vigenti nelle zone arancioni e rosse; tale soppressione, peraltro, è anche insita nella nuova versione del successivo articolo 18, secondo la quale l’efficacia del Dpcm 2 marzo 2021 – il quale costituisce la fonte di tali limiti orari – cessa con l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L’articolo 6, comma 1, vieta dal 25 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto legge, e fino al 31 gennaio 2022, gli eventi e le feste, comunque denominate, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Il comma 2, mediante rinvio al “medesimo periodo di cui al comma 1”, dispone la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 10 febbraio 2022.
L’articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, disciplina, in primo luogo, l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022. Più precisamente, ai soggetti provvisti di certificazione verde Covid rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l’accesso senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti dei certificati verdi Covid rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da Covid è invece richiesta una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso. In secondo luogo, l’articolo 7 in esame disciplina (nel comma 1, capoverso 1-sexies) l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, con riferimento al periodo compreso tra il 10 marzo 2022 e il 31 marzo 2022.
L’articolo 8 reca due autorizzazioni di spesa, relative alle attività della Piattaforma nazionale-DGC (digital green certificate) – concernente l’emissione e la validazione delle certificazioni verdi Covid- e all’accesso da parte dell’interessato alla certificazione medesima. Le autorizzazioni di spesa, pari a 1.830.000 euro ed a 1.523.146 euro e relative al 2022, concernono, rispettivamente, la gestione della Piattaforma e lo svolgimento di un servizio di messaggi di telefonia mobile.
L’articolo 9 proroga al 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di emergenza) la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2, stabilendo l’obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzionate con il Ssn e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il Covid. Per l’intervento viene estesa al 2022 l’autorizzazione di spesa già disposta per l’anno 2021.
L’articolo 10 modifica la disciplina della piattaforma informativa nazionale, istituita per le attività di vaccinazione contro il Covid. Le modifiche concernono il differimento del termine finale per lo svolgimento di alcune attività e la previsione di un’autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2022 (disposta nell’ambito di risorse già stanziate per l’emergenza epidemiologica da Covid).
L’articolo 11 definisce una misura urgente per il controllo dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, prevedendo che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e i Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante (Usmaf-Sasn) del Ministero della salute effettuino controlli con test antigenici o molecolari, anche a campione, dei viaggiatori presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, per una spesa complessiva stimata in 3.553.500 euro nel 2022. In caso di esito positivo al test, al viaggiatore, con oneri a proprio carico, si deve applicare la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni, ove necessario presso i cd. “Covid Hotel” previsti dalla normativa vigente, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Asl sanitaria competente per territorio ai fini della sorveglianza sanitaria.
L’articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2022 l’applicazione della normativa transitoria – già vigente per il 2021 – che consente la somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico, da parte dei farmacisti, dei prodotti vaccinali contro il Covid. Si provvede altresì alla definizione dei profili finanziari inerenti alla medesima proroga.
L’articolo 13 contiene disposizioni relative al supporto del Ministero della Difesa nelle prestazioni di analisi e di refertazione per il tracciamento dei casi positivi al Covid nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022. A tal fine, il comma 1 autorizza la spesa di 9 milioni di euro per l’anno 2021 per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari; il comma 2 autorizza la spesa complessiva di 14,5 milioni di euro per l’anno 2022 per il pagamento degli oneri accessori al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate; il comma 3 autorizza il Ministero della Difesa a conferire incarichi a tempo determinato a 10 biologi per sei mesi, autorizzando la spesa di euro 199.760 per l’anno 2022; il comma 4 autorizza la spesa di euro 185.111, per l’anno 2022, per le prestazioni di lavoro straordinario di 25 biologi; il comma 5 individua la copertura finanziaria degli oneri complessivi pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l’anno 2022 recati dall’articolo in esame.
L’articolo 13-bis aggiunge una finalità, connessa alla sanificazione negli ambienti scolastici, cui destinare le risorse del “Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid per l’anno scolastico 2021/2022”, istituito dal decreto-legge n. 73 del 2021.
L’articolo 14 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2022 per la realizzazione e l’allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.
L’articolo 15 reca alcune modifiche della disciplina relativa all’applicazione (per dispositivi di telefonia mobile) cosiddetta App Immuni. Si prevede il differimento del termine finale per l’utilizzo dell’applicazione suddetta, nonché della gestione e dell’utilizzo della relativa piattaforma, e il differimento del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati. I commi 2 e 3 – oltre ad operare alcuni interventi di coordinamento – consentono la soppressione del servizio telefonico che fornisce supporto agli utenti dell’App Immuni per la segnalazione della relativa positività; la soppressione è prevista in considerazione dell’attivazione (dal mese di aprile 2021) di una funzionalità self service a disposizione dei medesimi utenti. Il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica.
L’articolo 16 prevede che il Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica da Covid provveda alla fornitura di mascherine di tipo Ffp2 o Ffp3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2021. Si proroga al 15 giugno 2022 l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2020/2021. La disposizione opera in deroga alle normative dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore. Dalla suddetta disposizione consegue la proroga di ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle prove finali in questione.
L’articolo 17 modifica alcune norme relative ai lavoratori dipendenti – pubblici e privati – cosiddetti fragili. I commi 3 e 4, prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per il 2022, la possibilità – per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e per i lavoratori autonomi – di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità con riferimento a determinate fattispecie relative ai figli conviventi minori di anni 14, o, qualora tali fattispecie riguardino figli in condizioni di disabilità accertata, a prescindere dall’età. Al ricorrere delle medesime fattispecie, il suddetto congedo è riconosciuto, alternativamente e senza la corresponsione della relativa indennità, anche ai genitori di figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni. Viene inoltre autorizzata la spesa di 7,6 mln di euro per il 2022 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici.
L’articolo 18 in primo luogo prevede – fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione – l’estensione dell’applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid già adottate con il Dpcm del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021. Inoltre, abroga, in relazione al riordino di un complesso di disposizioni in materia di certificati verdi Covid – riordino operato in particolare dai precedenti articoli 5 e 5-bis, comma 1, nel testo formulato dai medesimi emendamento e subemendamento – le disposizioni che concernono la materia dei certificati verdi Covid di cui agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3.
Il nuovo articolo 18-bis, inserito nel corso del’esame al Senato, completa la razionalizzazione del quadro sanzionatorio, prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 2020) in caso di violazione di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.
L’articolo 18-ter, reca le disposizioni finanziarie.
L’articolo 18-quater, prevede che le disposizioni di cui al presente decreto-legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti dei medesimi enti e delle relative norme di attuazione.
L’articolo 19 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 25 dicembre 2021.
17 febbraio 2022
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Ultimo aggiornamento
17 Febbraio 2022, 21:55
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