Decreto “Riaperture”. Dal Senato via libera definitivo. Vaccini e test in farmacia anche nel post emergenza. Obbligo vaccinale Covid per tutti i sanitari fino al 31 dicembre 2022

Il provvedimento estende l’obbligo di mascherine al chiuso fino al 15 giugno in alcuni luoghi.

Data:
19 Maggio 2022

Decreto “Riaperture”. Dal Senato via libera definitivo. Vaccini e test in farmacia anche nel post emergenza. Obbligo vaccinale Covid per tutti i sanitari fino al 31 dicembre 2022

Il provvedimento estende l’obbligo di mascherine al chiuso fino al 15 giugno in alcuni luoghi. Si prevede poi che le vaccinazioni contro il Covid e l’influenza in farmacia diventino strutturali e quindi proseguano anche nel periodo post emergenza così come la possiblità di effettuare tamponi. E poi, dalle misure per la scuola con i bambini di 6 anni che frequentano gli asili non saranno obbligati a indossare le mascherine, fino a quelle previste per il contrasto delle patologie oncologiche e per la tutela delle persone con autismo. IL TESTO

18 MAG – 

L’aula del Senato ha accordato la fiducia al Governo sul decreto riaperture, con 201 voti favorevoli e 38 contrari, nel testo già licenziato lo scorso 5 maggio dalla Camera. Il provvedimento ora è legge.

Il decreto sancisce la fine dell’obbligo di mascherine anche all’aperto, ad eccezione di alcuni luoghi, e apre a diverse novità a cominciare dal rendere strutturale la vaccinazione contro il Covid e l’influenza in farmacia. I bambini di 6 anni che frequentano gli asili non saranno obbligati più a indossare le mascherine e vengono inoltre previste misure anche per il contrasto delle patologie oncologiche e per la tutela delle persone con autismo.

Di seguito una sintesi delle misure articolo per articolo.

Articolo 1 (Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19)
L’articolo 1 dispone che possano essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022 al fine di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da Covid le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico già emanate, durante lo stato di emergenza (il cui termine scade il 31 marzo 2022), con ordinanze di protezione civile.

Tali ordinanze possono contenere misure derogatorie negli ambiti indicati, fermo restando il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea; sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate alle Camere. Le ordinanze dovranno essere adottate nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Più nel dettaglio, l’articolo 1 prevede che al fine di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza, possano essere adottate, entro il termine del 31 dicembre 2022, una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dal Codice di protezione civile (articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1). Si evidenziano poi la finalità di preservare fino al 31 dicembre 2022, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza alla data del 31 marzo, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro di tutte le attività in via ordinaria.

Articolo 2 (Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19)Prevede, in primo luogo, la costituzione di un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto della pandemia; la struttura è operante fino al 31 dicembre 2022 in sostituzione del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale – figura che non è più prevista dopo il 31 marzo 20224 -; al direttore della nuova Unità sono attribuiti i medesimi poteri già stabiliti per il suddetto Commissario straordinario. L’articolo 2, inoltre, prevede che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità, prevedendo, a tali fini, una ridefinizione dell’assetto organizzativo del Dicastero e l’autorizzazione all’assunzione, da parte del medesimo Ministero, a decorrere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale.

Il direttore dell’Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; il medesimo direttore, con proprio provvedimento, definisce poi la struttura dell’Unità. Sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri viene nominato, su proposta del Ministro della salute, un dirigente di prima fascia con funzioni vicarie nonché di supporto del medesimo direttore. L’Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al suddetto Commissario straordinario e cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle relative attività amministrative, contabili e giuridiche (ancora in corso alla data del 31 marzo 2022). 

Si prevede poi la somministrazione presso le farmacie, con oneri a carico degli assistiti, da parte di farmacisti opportunamente formati mediante corsi dell’Istituto superiore di sanità, sia di vaccini anti Sars-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti maggiorenni, oltre che l’effettuazione di test diagnostici di rilevazione del virus, presso aree, locali e strutture anche esterne, purché dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere comprese nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di partenza della farmacia stessa. Analogamente si prevede a regime l’effettuazione di test diagnostici che comportano il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuarsi in aree ovvero locali o strutture anche esterne che siano dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e idonei atti a garantire la tutela della riservatezza.

Articolo 2-bis (Potenziamento dell’attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori)
Si prevede un incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori e un’autorizzazione allo svolgimento di procedure concorsuali di reclutamento di personale. In particolare, la dotazione organica dell’ente è rideterminata in dodici unità complessive. Ai fini del completamento della nuova pianta organica, l’ente è autorizzato, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, un contingente di quattro unità di personale. Tali concorsi possono essere banditi senza lo svolgimento delle preventive procedure di mobilità. L’incremento della dotazione organica e le procedure concorsuali in oggetto sono previsti al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e di promuovere, nella fase successiva alla pandemia da Covid, campagne di prevenzione ed educazione sanitaria.

Articolo 3 (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi all’emergenza Covid)
Qui si apportano modifiche, a far data dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, alla disciplina vigente in materia di ordinanze del Ministro della salute in materia di ingressi sul territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi all’emergenza Covid. Viene quindi disciplinato il conferimento al Ministro della salute, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità – come chiarito durante l’esame in Commissione – di uno specifico potere di ordinanza con riferimento all’adozione ed aggiornamento di linee guida e protocolli connessi all’emergenza Covid ed all’introduzione di limitazioni agli spostamenti da e per l’estero nonché all’imposizione di misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, si modifica l’articolo 10-bis del DL. 52 del 202114 (L. n. 87 del 2021) in materia di definizione di protocolli e linee guida adottati a livello nazionale, applicabili in assenza di quelli regionali. In particolare viene previsto che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 della L. n. 833/1978 sul potere di ordinanza del Ministero della salute a carattere contingibile e urgente, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:
a) può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
b) può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti, sentiti i Ministri competenti per materia.

La disposizione precisa che, in ogni caso, resta fermo il potere generale di ordinanza del Ministro della salute di cui dall’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sul potere di ordinanza del Ministero della salute a carattere contingibile e urgente, quale potere atipico previsto per fronteggiare le situazioni imprevedibili ed urgenti in materia di tutela della salute.

Articolo 4 (Isolamento e autosorveglianza)
L’articolo reca la nuova disciplina relativa all’obbligo di isolamento in caso di positività al virus Sars-CoV-2 e all’obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022. In particolare, la nuova disciplina estende il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto; di conseguenza, non sono oggetto di proroga le norme sul regime di quarantena precauzionale e sulle misure con effetto equivalente a queste ultime.

Riguardo ai soggetti positivi si conferma l’obbligo di isolamento (in base a provvedimento dell’autorità sanitaria), con il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione. Si conferma che le modalità attuative dell’applicazione del regime di isolamento sono definite con circolari del Ministero della salute, che la cessazione del medesimo regime consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare e che (fermo restando il rispetto del termine dilatorio previsto dalle medesime circolari) tali test sono validi anche se svolti presso centri privati a ciò abilitati; per questi ultimi casi, resta fermo che la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di isolamento. Per la violazione del regime di isolamento si confermano le sanzioni penali già previste dalla disciplina vigente fino al 31 marzo 2022.

Si estende, con effetto dal 1° aprile 2022, il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto; di conseguenza non sono oggetto di proroga, rispetto al termine finale del 31 marzo 2022, le norme sul regime di quarantena precauzionale e sulle misure con effetto equivalente a queste ultime. Il regime di autosorveglianza consiste:
– nell’obbligo di indossare, fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto stretto, dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (ovvero di tipo FFP3). Al riguardo, la novella specifica, rispetto alla norma vigente fino al 31 marzo 2022, che l’obbligo sussiste esclusivamente quando il soggetto si trovi in spazi al chiuso o nell’ambito di assembramenti e che sono esclusi dal medesimo obbligo i casi generali di esenzione dall’obbligo di impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, casi ora definiti dalla novella di cui all’articolo 5, comma 1, capoversi 4 e 5, del presente decreto; in relazione al richiamo del suddetto capoverso 5 – che, in via generale, esclude dall’obbligo di impiego (negli spazi al chiuso) di dispositivi di protezione i casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Una modifica inserita in sede referente specifica che l’esclusione dell’obbligo di impiego dei suddetti dispositivi relativa allo svolgimento di attività sportive è subordinata, per i soggetti in autosorveglianza, alla condizione che le medesime si svolgano con modalità di sicurezza rispetto al rischio di contagio (tale condizione si applica anche per le attività sportive all’aperto);

– nell’obbligo di effettuare (presso un centro pubblico o un centro privato abilitato) un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus Sars-CoV-2 alla prima eventuale comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto (in caso di esito positivo del test, subentra, naturalmente il suddetto regime di isolamento).

Anche per la violazione del regime di autosorveglianza si confermano le sanzioni amministrative già previste dalla disciplina vigente fino al 31 marzo 2022.

Articolo 5 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
L’articolo 5 disciplina l’obbligo, già previsto dalla legislazione vigente, di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto. A seguito delle modifiche apportate al testo nel corso dell’esame in Commissione, tale obbligo risulta prorogato al 15 giugno 2022 per i mezzi di trasporto più comuni e confermato fino al 30 aprile 2022 per l’accesso a mezzi quali funivie, cabinovie e seggiovie.

Con una modifica apportata nel corso dell’esame in sede referente, l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 è stato posticipato al 15 giugno 2022 (in luogo della scadenza originariamente fissata al 30 aprile) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto, elencati alla lettera a):
– aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
– treni di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
– autobus che effettuano servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente – NCC;
– mezzi di trasporto pubblico locale o regionale;
– mezzi di trasporto scolastico per le scuole primaria e secondaria.

Confermato l’obbligo di indossare i dispositivi di tipo FFP2 fino al 30 aprile per gli spettacoli e le manifestazioni sportive che si svolgono all’aperto e fino al 15 giugno per i medesimi eventi che si svolgono al chiuso. 

Nello specifico:
– fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all’aperto, che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati. Il suddetto termine del 30 aprile 2022, già previsto nel testo del decreto-legge, è stato confermato nel corso dell’esame in sede referente. In tale contesto, è stata tuttavia aggiunta una disposizione ai sensi della quale, per il periodo intercorrente tra il 1° maggio e il 15 giugno 2022, viene mantenuto l’obbligo di indossare i dispositivi di tipo FFP2 esclusivamente per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati. Il combinato disposto delle norme richiamate, in sintesi, determina il venir meno dell’obbligo di indossare i dispositivi per gli spettacoli nei predetti luoghi aperti al pubblico che si svolgono all’aperto a partire dal 1 maggio e per gli spettacoli che si svolgono al chiuso a partire dal 16 giugno;
– fino al 30 aprile 2022, per gli eventi e le competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso o all’aperto. Nel corso dell’esame in sede referente, per un verso, è stato confermato il termine del 30 aprile 2022, originariamente previsto nel presente decreto-legge, e, per l’altro, è stata aggiunta una disposizione che, per il periodo dal 1° maggio al 15 giugno 2022, conferma l’obbligo di indossare i dispositivi di tipo FFP2 per eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso. Il combinato disposto delle norme citate, determina l’effetto di far venir meno l’obbligo di indossare i dispositivi di tipo FFP2 per le manifestazioni sportive che hanno luogo all’aperto, a partire dal 1 maggio e per quelle che si svolgono al chiuso a partire dal 16 giugno.

Esteso poi l’obbligo fino al 15 giugno 2022, in determinate strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Viene infatti previsto fino a tale data l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle predette strutture, ivi incluse le seguenti:
– strutture di ospitalità e lungodegenza;
– residenze sanitarie assistite (RSA);
– hospice (quali luoghi di accoglienza e ricovero per malati verso la fase terminale della vita);
– strutture riabilitative;
– strutture residenziali per anziani, anche in condizioni di non autosufficienza;
– strutture residenziali dell’area dell’assistenza socio-sanitaria relativo alla “Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie”.
– sono previste specifiche esenzioni per cui non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i seguenti soggetti (art. 10-quater, comma 4):
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Previsto, fino al 30 aprile 2022, l’obbligo di indossare le mascherine anche in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.

Quanto ai lavoratori, fino all’ormai passato 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui le all’articolo 74, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Resta l’obbligo di indossarle per lavoratori di strutture sanitarie, sociosanitarie e Rsa.

Articolo 6 (Graduale eliminazione del green pass base)
L’articolo 6 estende fino al 31 dicembre 2022 le misure vigenti che regolano le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie, consentendole solo agli ospiti muniti delle certificazioni verdi Covid (alternativamente: vaccinazione/guarigione/essere negativi a un test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o a un test molecolare nelle ultime 72 ore).

Per quanto riguarda il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, si applica l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022. Con riguardo al personale docente ed educativo della scuola, tale obbligo non costituisce più requisito per lo svolgimento delle attività lavorativa tout court, bensì solo requisito essenziale per lo svolgimento di attività didattiche a contatto con gli alunni.

L’articolo contiene anche indicazioni ormai superate per l’utilizzo del green pass per l’accesso alle strutture scolastiche, ai mezzi di trasporto e ai luoghi di lavoro.

Articolo 7 (Graduale eliminazione del gren pass rafforzato)
Si proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. Pertanto, fino al 31 dicembre 2022 ai soggetti provvisti di certificazione verde Covid rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l’accesso alle strutture supra citate senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti dei certificati verdi Covid rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da Covid è invece richiesta una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.

In secondo luogo, la disposizione disciplina fino al 31 dicembre 2022 l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere alle stesse condizioni previste per le strutture residenziali. È stata poi inserita una misura che autorizza il direttore sanitario delle strutture di cui alla disposizione in commento ad adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico. Tali misure devono essere adottate previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale, competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitarie addotte, dispone, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, di non dar corso alle misure più restrittive.

Articolo 7-bis (Misure in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19)
Si reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde Covid, con riferimento ai casi in cui sia stato assunto un prodotto vaccinale monodose contro il Covid e successivamente si sia contratta la medesima malattia e si sia guariti; si esplicita l’equiparazione di questi casi a quelli di infezione e guarigione successive al completamento di un ciclo vaccinale primario di un prodotto articolato in più dosi. 

La normativa vigente prevede, in via generale, che il certificato verde Covid di guarigione abbia una durata di sei mesi, decorrenti dalla guarigione; tuttavia, viene riconosciuta una durata illimitata qualora la positività e la successiva guarigione si siano verificate dopo il completamento del ciclo primario di un vaccino o dopo l’assunzione della relativa dose di richiamo. La novella esplicita che il carattere illimitato della durata concerne anche l’ipotesi in cui l’infezione e la guarigione siano state precedute dall’assunzione di un prodotto vaccinale monodose.

Articolo 8 (Obblighi vaccinali)
Qui si recano alcune modifiche alle norme transitorie sull’obbligo di vaccinazione contro il Covid per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale. Si differisce il termine finale di applicazione dell’obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e si reca una norma procedurale sulla sospensione dell’obbligo per i casi di infezione dal virus Sars-CoV-2 e di successiva guarigione. Le novelle recano inoltre alcuni interventi di coordinamento, in relazione alle novelle di cui al successivo comma 4 del presente articolo 8, le quali ridefiniscono le discipline transitorie sull’obbligo suddetto per altre categorie lavorative.

Più in particolare, le categorie interessate dai commi da 1 a 3 in esame sono costituite da:
– gli esercenti una professione sanitaria. Si ricorda che l’ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi;
– gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali;
–  i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità;
–  il personale che svolge la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, ad eccezione dei lavoratori titolari di contratti esterni e ferma restando l’inclusione anche di questi ultimi soggetti qualora si ricada nelle fattispecie specifiche sopra menzionate;
–  gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie.

Articolo 9 (Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)
Adecorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), in presenza di casi di positività all’infezione da Covid fra gli alunni. Inoltre, proroga fino alla medesima conclusione l’applicazione di alcune misure di sicurezza.

La nuova disciplina, alla luce del progressivo miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore copertura vaccinale sottolineato dalla relazione illustrativa, prevede che le attività didattiche ed educative si svolgano tutte in presenza, a prescindere dal numero di casi di positività accertata, fatta eccezione per gli stessi soggetti positivi al Covid-19, per i quali restano ferme le norme sull’isolamento, ora disciplinate dall’art. 10-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), introdotto dall’art. 4 del testo in esame. La riammissione in classe dei suddetti  alunni, comunque, è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Il perimetro applicativo dello strumento della didattica digitale integrata (DAD) viene circoscritto ai soli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento che lo richiedano. 

Il numero dei casi di positività accertata non viene più in rilievo, come in precedenza, per distinguere fra l’erogazione della didattica in presenza ovvero a distanza, bensì al fine di determinare la sola adozione di particolari misure igienico-sanitarie. In particolare, per tutte le articolazioni del sistema educativo, scolastico e formativo in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti – a seconda dei casi – nella sezione, gruppo classe o classe, l’attività educativa e didattica prosegue comunque in presenza per tutti, ma i docenti e gli educatori (non più anche gli alunni che abbiano superato i sei anni di età: la relativa previsione, contenuta nel testo originario del decreto, è stata espunta durante l’esame in commissione) sono tenuti a utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Inoltre, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, restano in vigore le seguenti misure:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’art. 2, comma 2, del D.LGS. 65/2017 (previsione che, nel corso dell’esame in commissione, ha sostituito, con formulazione più puntuale, il limite previsto nel testo originario dei bambini sino a sei anni di età), per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali- logistiche degli edifici non lo consentano;
c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Articolo 9-bis (Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
Definisce, nelle more delle determinazioni che, secondo la normativa già vigente, devono essere adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere svolta anche con modalità distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.

Articolo 10 (Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19)
Si prorogano al 31 dicembre 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell’allegato A. Si proroga al 31 luglio 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell’allegato B. Nel testo originario del decreto-legge i termini di cui al medesimo allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022. Le disposizioni contenute nei due allegati sono attuate nei limiti delle risorse autorizzate a legislazione vigente.

Il comma 1-bis proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 la norma temporanea che riconosce, per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di cui al D.M. 4 febbraio 2022, il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero; tale beneficio resta subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Il comma 1-ter, in primo luogo, proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 la norma temporanea secondo la quale la prestazione lavorativa dei dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, è normalmente svolta in modalità agile. Il comma 1-ter reca altresì un incremento, per il 2022, dell’autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche. Il comma 1-quater reca la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1-bis e 1-ter.

Il comma 2-bis, introdotto in sede referente, proroga al 31 agosto 2022 le disposizioni concernenti la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente.

Il comma 3, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da Covid.

Il comma 4 posticipa di tre mesi (30 giugno 2022) la scadenza del termine di applicazione di procedure semplificate per concorsi e per corsi di formazione in atto, per le Forze e le amministrazioni richiamate in titolo.

Il comma 5, estende fino al 31 dicembre 2022 l’operatività delle aree sanitarie temporanee già attivate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dell’emergenza Covid.

I commi 5-bis e 5-ter prorogano dal 31 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Per far fronte alla grave carenza di personale sanitario e sociosanitario sul territorio nazionale, il comma 5-quater , inserito durante l’esame in Commissione, dispone l’ulteriore proroga (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023, del regime di deroga già previsto dalla normativa vigente sul riconoscimento di talune qualifiche conseguite all’estero in relazione a professioni sanitarie e agli operatori sociosanitari, svolta sia in via autonoma, sia dipendente.

Pertanto, fino a tutto il 2023 e in via temporanea, si consentirà l’esercizio su tutto il territorio nazionale di dette qualifiche conseguite all’estero e regolate da specifiche direttive dell’Unione europea, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell’emergenza da Covid.

Il comma 5-quinquies, introdotto in sede referente, proroga al 30 giugno 2022 le disposizioni che, in presenza di particolari condizioni, prevedono, per i genitori lavoratori con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali (BES): a) nel caso di dipendenti privati, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali; b); in caso di dipendenti pubblici, la priorità per l’accesso al lavoro agile.

Articolo 10-bis (Medicina trasfusionale)
Inserito nel corso dell’esame referente, al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e garantire la continuità assistenziale nell’ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, include nell’elenco delle prestazioni di telemedicina le prestazioni relative all’accertamento dell’idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura in medicina trasfusionale.

Articolo 11 (Controlli e sanzioni)
L’articolo 11, interviene con finalità di coordinamento, sull’articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.

Articolo 12 (Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi nonché in materia di formazione specifica in medicina generale)
Le regioni prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l’articolazione oraria e l’organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall’articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999.

I tutori potranno avere un’anzianità di 5 anni (non più 10 anni). Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2023 all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica.

Articolo 13 (Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali)
Per continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2, anche dopo il 31 marzo 2022, l’Istituto superiore di sanità gestisce la specifica piattaforma dati a tal fine già istituita presso il medesimo Istituto.

I dati raccolti ai sensi del presente comma sono comunicati tempestivamente dall’Istituto superiore di sanità al Ministero della salute, secondo le modalità da quest’ultimo stabilite e, in forma aggregata, sono messi a disposizione delle regioni e delle province autonome, anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 14 (Abrogazioni)
Qui si prevedono diverte abrogazioni a partire dal 1° aprile 2022.

Articolo 14-bis (Disposizioni volte a favorire l’attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico)
Vengono qui inserite una serie di misure a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Articolo 14-ter (Clausola di salvaguardia)
Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

18 maggio 2022
© Riproduzione riservata Allegati:
spacer Testo

Ultimo aggiornamento

19 Maggio 2022, 20:36

Commenti

Nessun commento

Rispondi

Skip to content