Infermieri: tutto quello che c’è da sapere sull’obbligo ECM triennio 2020 – 2022
La pandemia ha cambiato la vita di milioni di persone, ed ovviamente anche la formazione continua in medicina (ECM) si è dovuto in qualche modo adattare coniugando la necessità per gli operatori sanitari di formarsi allo stesso tempo di rispettare le norme anticovid.
Data:
27 Maggio 2022
La pandemia ha cambiato la vita di milioni di persone, ed ovviamente anche la formazione continua in medicina (ECM) si è dovuto in qualche modo adattare coniugando la necessità per gli operatori sanitari di formarsi allo stesso tempo di rispettare le norme anticovid.
L’impossibilità di formarsi in presenza ha fatto esplodere i webinar sempre più specifici che hanno così permesso agli operatori sanitari di assolvere all’obbligo ECM.Advertisements
Ma quanti crediti ECM devo acquisire nel triennio che sta per concludersi 2020- 2022?
Scopriamolo insieme.
Iniziamo col dire che grazie alle agevolazioni l’obbligo passa da 150 crediti a 70.
Ulteriore agevolazioni per il triennio in corso.
Per chi avesse adempiuto alla propria formazione e completato il numero di crediti ECM del triennio precedente, è previsto un ulteriore bonus di 30 crediti, arriviamo così a 70 crediti.
Il numero di 150 crediti ECM si può ridurre a seconda di esoneri ed esenzioni.
Il raggiungimento dei crediti ECM previsti consente poi di avere ulteriori riduzioni, ad esempio:
- nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
- nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
- nella misura di 10 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato.
Inoltre è possibile spostare i crediti da un triennio all’altro. Quanti crediti ECM spostare?
Per prima cosa è necessario controllare quanti crediti ecm si sono acquisiti in ogni triennio. Entro il 31 dicembre è possibile spostare:
- i crediti ECM del triennio 2017-2019 nel triennio precedente 2014-2016;
- i crediti ECM del triennio 2020-2022 nel triennio precedente 2017-2019
Si possono spostare il 100% dei crediti ECM previsti dal proprio obbligo formativo al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Come eseguire lo spostamento
- Nel menu in alto a destra, selezionate: spostamento crediti
- Selezionate il triennio di riferimento
- Scegliete, nell’elenco degli eventi, il corso (e i relativi crediti ECM) che si desiderano spostare nel triennio precedente
- Cliccate sull’icona, nell’ultima colonna “sposta”, in riferimento al corso da spostare
- Si aprirà una schermata di riepilogo, dove sarà necessario cliccare sul bottone “procedi”6. Comparirà una schermata di conferma ulteriore dove, una volta certi, cliccare su “invia richiesta”
È possibile ripetere la procedura fino ad esaurimento dei crediti. Attenzione a non spostare più crediti del dovuto. È possibile verificare il numero di crediti certificati ritornando nella schermata principale. Partecipazione ECM.
Che cos’è il COGEAPS?
Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina e che gestisce l’anagrafe sanitaria, attraverso il sito istituzionale è possibile, previa registrazione, verificare tutti i crediti ECM a partire dal 2002.
Se non si raggiungono i 150 crediti ECM sono previste sanzioni?
L’obbligo formativo è organizzato per triennio. Previo ulteriori ritardi, i crediti acquisiti sono caricati sul portale della Cogeaps solitamente entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento ECM.
C’è però da dire che a causa di una riduzione del personale che si occupa di aggiornare il database l’aggiornamento dei propri corsi ECM e dei crediti avviene molto lentamente. Quindi se non riscontrate da subito i crediti ECM acquisiti, pazientate perché prima o poi (?) verranno caricati nel vostro profilo. Ad esempio i crediti acquisiti nel triennio ECM attuale non sono presenti anche se acquisiti, mentre solo i trienni precedenti potrebbero essere completi.
Il sito è facilmente accessibile dopo essersi iscritti o attraverso lo spid o la CIE e controllare la propria posizione dei crediti ECM, chiedere esoneri o esenzioni, inserire i dati di corsi mancanti o spostarli da un triennio all’altro. Soddisfare l’obbligo di 70 crediti risulta abbastanza semplice grazie ai notevoli corsi FAD che potete consultare anche sul nostro sito ww.nursetimes.org tra l’altro tutti gratuiti.
Al momento non è ancora prevista alcuna sanzione nei confronti dei professionisti inadempienti.
Gli OPI come tutti gli ordini delle altre professioni sanitarie possono accedere alla vostra situazione ecm attraverso il portale cogeaps, certificare l’assolvimento dell’obbligo del triennio richiesto.
Le aziende sanitarie per poter soddisfare i paramenti per l’accreditamento delle proprie strutture hanno l’obbligo di presentare la situazione Ecm dei propri dipendenti. Questo determina la necessità del professioni sta di acquisire crediti e completare il triennio.
L’Obbligo esiste ed è anche previsto nel nostro codice deontologico (ART. 10 – CONOSCENZA, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO)
Le sanzioni future per chi non rispetti la formazione ECM potrebbero essere molto dure in futuro.
Consulcesi ha ipotizzato alcune formule di sanzioni realistiche:
- Le aziende sanitarie private per poter soddisfare i paramenti per l’accreditamento delle proprie strutture o per acquisire certificazioni sulla qualità hanno l’obbligo di presentare la situazione Ecm dei propri dipendenti. Questo determina la necessità del professioni sta di acquisire crediti e completare il triennio per non incorrere in sanzioni fino licenziamento per giusta causa.
- Sanzioni dall’Ordine: la legge Lorenzin 3/2017 e il d.l. 2011/138 giustificano azioni sanzionatrici da parte dei propri ordini professionali.
- Il professionista non aggiornato dal punto di vista medico legale:
- potrebbe pagare di più il premio assicurativo;
- in quanto non adempiente alle norme di legge potrebbe rischiare di non essere coperto dalle società assicuratrici;
- in tribunale un professionista non aggiornato risulterebbe svantaggiato nella propria posizione difensiva e potrebbe perciò essere costretto a risarcire in caso di colpa conclamata.
Redazione NurseTimes
Ultimo aggiornamento
27 Maggio 2022, 20:57
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