Ecm: cosa stabilisce la delibera n.2/23 della Commissione sullo spostamento crediti? Ne parliamo con l’esperto
di Gloria Frezza Il 31 dicembre prossimo scadrà l’anno di proroga del triennio 20/22, poi c’è tempo fino al 30 giugno 2024 per lo spostamento crediti.
Data:
24 Novembre 2023
di Gloria Frezza
Il 31 dicembre prossimo scadrà l’anno di proroga del triennio 20/22, poi c’è tempo fino al 30 giugno 2024 per lo spostamento crediti. Ma di cosa si tratta e a quali dettagli bisogna fare attenzione per procedere al recupero dei crediti? L’intervista all’esperto Sandro di Sabatino sull’ultima delibera della Commissione nazionale ECM.
21 NOV –
Le ultime delibere della Commissione nazionale per la formazione continua, pubblicate tra il 10 e il 14 novembre scorso, hanno animato molto la comunità sanitaria. Di certo a causa della vicinissima scadenza del triennio 2020/2022, prorogato di un anno in via straordinaria e in chiusura il prossimo 31 dicembre; ma anche per alcune complessità tecniche del sistema ECM che ne rendono difficile la comprensione immediata.
Quotidiano Sanità ha contattato pertanto un esperto dei tecnicismi formativi ECM, Sandro Di Sabatino, per poter superare i dubbi di tanti medici e professionisti sanitari. Sandro di Sabatino parteciperà al webinar “Scadenza proroga Ecm, obblighi e opportunità per i professionisti della sanità” organizzato da Consulcesi Club e Sanità InFormazione il 13 dicembre 2023 per fornire tutti i chiarimenti sulle delibere.
La delibera 2/2023 del 10/11/2023 è in assoluto quella che ha fatto più discutere. Nel testo, i due articoli stabiliscono:
- L’obbligo formativo previsto per il triennio 2023/2035
- La scadenza e le condizioni dello spostamento dei crediti del triennio 2020/2022.
L’articolo 1 sull’obbligo formativo 23/25
L’articolo 1 della delibera chiarisce che per il triennio 2023/2025, già iniziato regolarmente da un anno in contemporanea con l’anno di proroga, l’obbligo formativo corrisponde a 150 crediti. Con l’eccezione di esoneri, esenzioni o altre riduzioni approvate dalla Commissione ECM.
Tenendo presente quando previsto nella Delibera sul dossier formativo del 23/9/21 che stabilisce che: “Nel caso in cui intervengano, in favore del professionista sanitario, cause di esonero o di esenzione per l’intero triennio il dossier formativo, ai fini dell’accesso al bonus, dovrà ritenersi non soddisfatto”. Nonché quanto previsto nel Paragrafo 1.1 ai punti 1 e 2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
L’articolo 2 sullo spostamento crediti del triennio 20/22
L’articolo 2 della delibera 2/23 stabilisce funzionamento e scadenze della procedura di spostamento crediti per il triennio in conclusione 2020/2022. La suddetta procedura consiste nel trasferimento di crediti accumulati in un triennio ad un altro in cui si abbia un gap. È permessa solo al professionista che non sia certificabile nel triennio precedente a quello in corso (in questo caso il 20/22) e che abbia dunque bisogno di trasferire dei crediti formativi per recuperare la mancanza. Si tratta di un procedimento che il singolo professionista può svolgere autonomamente sulla piattaforma COGEAPS senza dover comunicare nulla al proprio Ordine di appartenenza o all’ente stesso.
“Va chiarito – spiega il dott. Di Sabatino – che lo spostamento dei crediti avviene “per corso”, ovvero è possibile trasferire solo la totalità dei crediti previsti dal corso che si decide di spostare. Non è possibile fare trasferimenti parziali di una porzione di crediti. Se un corso prevede 50 crediti ma ho bisogno solo di 20 crediti per colmare la mia necessità, dovrò comunque spostarli tutti e saranno poi soggetti ai vincoli del triennio di destinazione”.
Questo significa, spiega l’esperto, che “il corso, una volta spostato, non sarà più conteggiato per il triennio in cui è stato svolto”. Nonché “non contribuirà neppure al soddisfacimento del Dossier Formativo del triennio di destinazione e quindi al raggiungimento del relativo bonus”. Servirà, in sostanza, solo ad evitare di essere sanzionati per inadempienza all’obbligo formativo.
Nell’articolo 2 la Commissione ECM stabilisce che “l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 20722 è consentita fino al 31 dicembre 2023”. Potrebbe sembrare una affermazione ovvia, dato che è quella la data della fine dell’anno di proroga, tuttavia, è un modo per confermare quanto ribadito anche dal ministro della Salute Orazio Schillaci: non ci saranno altre proroghe.
“Tutte le indicazioni, a partire da quelle del ministro, ci dicono che non ci saranno altre proroghe – conferma Di Sabatino -. Resta però da definire, e sarà fatto nella prossima riunione, la modalità di recupero per i due trienni 2014/16 e 2017/19 tramite crediti compensativi”.
La scadenza del 30 giugno 2024: cosa significa?
L’articolo 2 chiarisce poi che la possibilità di spostamento crediti verso il triennio 20/22 è consentita fino al 30 giugno 2024. In molti hanno interpretato questa data proprio come una seconda proroga, ma si tratta di un errore.
Questa data è stata stabilita per consentire sia ai provider di accreditare i corsi sostenuti, sia ai professionisti sanitari di spostare quelli necessari. “I provider – spiega il dott. Di Sabatino – hanno 90 giorni di tempo dalla conclusione per inviare all’ente accreditante e al COGEAPS il rapporto di fine evento”. Questo significa che per un corso con scadenza al 31 dicembre 2023, i provider avranno tempo fino a fine marzo 2024 per procedere agli accreditamenti di chi lo ha frequentato ottenendone i crediti.
A questo punto, da marzo a giugno 2024, tutti i professionisti sanitari che hanno approfittato dell’anno di proroga 2023 avranno modo di effettuare la procedura di spostamento dei crediti dal triennio 2023/25 al 2020/22 ed evitare così le sanzioni amministrative previste, che arrivano fino alla sospensione dell’Ordine di appartenenza.
Si chiarisce, infine, che lo spostamento si può effettuare solo per corsi in scadenza al 31 dicembre 2023. “Questa precisazione – conferma l’esperto – riguarda soprattutto i Corsi FAD (a distanza). In questi corsi è possibile che la durata sia a cavallo di due anni: ad esempio può iniziare a marzo 2023 e terminare a marzo 2024. In questi casi, anche se il professionista ha ottenuto il certificato dei crediti nel 2023, questi crediti non possono essere utilizzati per sanare la situazione del triennio 20/22 in quanto il corso termina dopo il 31-12-2023. È una questione tecnica dovuto al modo di rendicontare la partecipazione alla FAD”.
I professionisti che volessero quindi accumulare corsi per recuperare il triennio 20/22 devono ricordarsi di scegliere sempre titoli con scadenza al 2023. Un corso in scadenza al 2024 non potrà essere usato per lo spostamento crediti.
Gloria Frezza
21 novembre 2023
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Ultimo aggiornamento
24 Novembre 2023, 21:42
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