Comparto Sanità. Partono trattative per il contratto 2022-2024. Aumento medio di 130 euro lordi al mese. Ecco l’Atto d’indirizzo

di L.F.

Data:
14 Marzo 2024

Comparto Sanità. Partono trattative per il contratto 2022-2024. Aumento medio di 130 euro lordi al mese. Ecco l’Atto d’indirizzo

di L.F.

L’aumento medio è del 5,78% cui andranno sommate le indennità di Pronto soccorso per il personale che vi lavora. Tra gli obiettivi quello di dare maggiore flessibilità per conciliare i tempi di vita e di lavoro. Prevista anche definizione del quadro giuridico per le prestazioni aggiuntive. Prevista anche valorizzazione degli Oss. Novità anche su welfare contrattuale e ferie. IL TESTO

13 MAR – 

Per i circa 581 mila professionisti del Comparto Sanità appartenenti al personale non medico e non dirigente, dipendente del Ssn, degli Izf, degli Irccs, delle Rsa, delle ex Ipab e di altri enti sanitari, si avvia il percorso per il rinnovo del contratto 2022-2024 con la convocazione in Aran il prossimo 20 marzo. Secondo l’Atto d’indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità che anticipiamo e che ora è al Mef per la definitiva approvazione, gli aumenti medi si aggirano intorno ai 130 euro lordi al mese cui andranno sommate le indennità di Pronto soccorso per il personale che vi lavora (70 milioni di euro dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 e per 140 milioni di euro con decorrenza dal 1° gennaio 2024). L’aumento salariale sarà del 5,78%.

Questo il quadro delle risorse ma le novità dell’Atto non finiscono qui. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro l’obiettivo è quello “di rendere più attrattivo il lavoro all’interno delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale, preservando e accrescendo il benessere psico – fisico dei lavoratori, anche attraverso la risposta al bisogno di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei professionisti. Si ritiene che la fidelizzazione e il trattenimento del personale all’interno delle Aziende dipendano non solo da aspetti economici, ma anche da altri fattori correlati al benessere organizzativo, che possano facilitare la gestione della vita familiare e lavorativa dei dipendenti”.

In questo senso “si rende necessaria una specifica attenzione dedicata all’ampliamento degli istituti e delle soluzioni contrattuali volti a favorire flessibilità oraria, conciliando le esigenze delle persone, le esigenze organizzative ed i bisogni dell’utenza”.

Inoltre, “preso atto dell’innalzamento dell’età pensionabile e della necessità di non disperdere le competenze e le conoscenze del personale “age”, si propone di valorizzare, nell’ambito della performance individuale, le attività di “mentoring, coaching e tutoring” da parte del personale che ha raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità”.

Un capitolo è riservato anche alle Prestazioni aggiuntive dove si prevede che “ad integrazione di quanto già previsto dal CCNL relativo al triennio 2019-2021 all’art. 7 comma 1 lettera d), il contratto collettivo nazionale di lavoro dovrà procedere a declinare il quadro giuridico di riferimento al fine di individuare presupposti, condizioni e limiti per il ricorso da parte delle Aziende ed Enti alle prestazioni aggiuntive, svolte ad integrazione dell’attività istituzionale, dal personale di tutti i profili del ruolo sanitario del comparto sanità. In particolare, dovrà essere previsto che il ricorso alle prestazioni aggiuntive dovrà avvenire, in via eccezionale e temporanea, allo scopo di ridurre le liste di attesa e di fronteggiare situazioni di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura dei propri fabbisogni di personale. Dovrà inoltre essere richiamata l’esigenza di garantire il rispetto della vigente disciplina legislativa e contrattuale in materia di orario di lavoro, con particolare riguardo all’orario massimo di lavoro e alla fruizione del riposo giornaliero e settimanale”.

Inoltre, risulta “necessario definire una tariffa oraria per la remunerazione delle prestazioni svolte, anche al fine di evitare disomogeneità nell’applicazione delle stesse nelle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale, ferma restando l’applicazione delle specifiche disposizioni legislative che prevedono tariffe particolari in determinati ambiti”.

L’Atto d’indirizzo poi in “riferimento all’istituto della Pronta Disponibilità, propone il superamento del limite “rigido” di n. 7 turni al mese. La soluzione proposta dal contratto dell’Area sanità, cioè un numero di turni in media per mese nel quadrimestre, consente maggiore flessibilità organizzativa garantendo comunque la possibilità di conciliare i tempi di vita e di lavoro”.

Tema caldo anche quello delle ferie a seguito della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea. “A tale riguardo – si legge – onde evitare di incorrere in contenziosi che potrebbero appesantire ulteriormente la spesa pubblica, si ritiene che il contratto dovrà indicare chiaramente la necessità di pianificare e presidiare la fruizione delle ferie da parte delle Aziende, favorendone il godimento entro i termini contrattualmente stabiliti.

Il documento affronta anche la questione della formazione del personale dove si precisa che “il personale che partecipa alla formazione obbligatoria organizzata dalle Aziende o Enti è considerato in servizio a tutti gli effetti. Per il personale dei restanti ruoli amministrativo, tecnico, professionale e socio sanitario, la formazione dovrà in particolare perseguire l’obiettivo dello sviluppo delle competenze alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Novità anche per gli Oss dove si “propone di valutare la previsione del nuovo profilo di Oss con formazione complementare in assistenza sanitaria già disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, definendone i requisiti di accesso, l’inquadramento nell’area degli assistenti e la relativa declaratoria. Potrà altresì essere valutata l’istituzione di ulteriori profili non appartenenti ai ruoli sanitario o socio sanitario o e la revisione di profili già previsti non appartenenti ai predetti ruoli”.

Infine si punterà anche alla valorizzazione del welfare contrattuale. “Il presente rinnovo contrattuale – si specifica nell’Atto – dovrà creare le basi per promuovere forme e schemi di “welfare aziendale” in analogia con le esperienze già da tempo in atto nel settore privato. Al di là dei vantaggi di natura fiscale, presenta caratteristiche interessanti soprattutto per quanto riguarda i benefici sul clima lavorativo e sui risultati complessivi dell’organizzazione, tali da suggerirne uno sviluppo anche all’interno della pubblica amministrazione. Gli interventi in materia hanno un costo variabile in relazione alla tipologia ed alla platea di destinatari, ragion per cui sarà opportuno valutare beneficiari e forme di intervento. La copertura di tali costi dovrà essere garantita nell’ambito delle risorse destinate alla contrattazione nazionale ed integrativa, in considerazione di una armonica disciplina tra amministrazioni pubbliche”.
L.F.

13 marzo 2024
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Approfondimenti:

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Ultimo aggiornamento

14 Marzo 2024, 22:04

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