Personale sanitario, bene per FNOPI emendamento che facilita le assunzioni
12/04/2024 “Esprimiamo soddisfazione per l’emendamento che rende più semplice l’assunzione del personale sanitario a tempo determinato o con contratti flessibili.
Data:
12 Aprile 2024
12/04/2024
“Esprimiamo soddisfazione per l’emendamento che rende più semplice l’assunzione del personale sanitario a tempo determinato o con contratti flessibili. Abbiamo sempre sostenuto che il superamento dei tetti di spesa sia una delle misure necessarie per garantire la sostenibilità e l’universalità del Servizio sanitario nazionale”. Lo dichiara la presidente della FNOPI, Barbara Mangiacavalli, commentando l’emendamento, a firma delle forze di maggioranza, al Decreto PNRR, che supera il limite di spesa oggi vigente per assumere medici e professionisti sanitari e sociosanitari con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratti flessibili.
“La professione infermieristica è quella che conta il più alto numero di contratti a tempo determinato – aggiunge Mangiacavalli -. Grazie a questo provvedimento sarà possibile andare incontro a un minor utilizzo di somministrazioni di lavoro atipiche, che non hanno prodotto alcun contenimento dei costi, e inoltre contribuire ad abbattere le liste d’attesa. Ringraziamo per questo il lavoro del Ministero della Salute e i parlamentari firmatari dell’emendamento”.
Questo il testo di identici emendamenti approvati al Dl PNRR (C. 1752) per superare l’attuale limite spesa per personale a tempo determinato.
Nel capo X del titolo II, dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Modifiche all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al settimo periodo, dopo le parole: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano» sono inserite le seguenti: «agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale»;
b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell’anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità a quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».
Ultimo aggiornamento
12 Aprile 2024, 19:35
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