Arriva la revisione del profilo dell’Oss e viene istituita la nuova figura dell’assistente infermiere. Ecco tutte le novità
Dai corsi di formazione fino alla formazione continua arriva l’aggiornamento del profilo dell’Operatore socio sanitario e un decreto che istituisce la figura dell’assistente infermiere (o come è stato ribattezzato ‘super Oss’).
Data:
2 Settembre 2024
Dai corsi di formazione fino alla formazione continua arriva l’aggiornamento del profilo dell’Operatore socio sanitario e un decreto che istituisce la figura dell’assistente infermiere (o come è stato ribattezzato ‘super Oss’). I TESTI
02 SET –
La cronica carenza di infermieri cui non si riesce a far fronte negli ultimi anni ha visto il progressivo sviluppo dell’Operatore sanitario e anche la necessità di istituire una nuova figura ancor più specializzata che prenderà la denominazione di ‘assistente infermiere’ o super Oss com’è stata ribattezzata. Dopo tanti rumors e fughe in avanti di alcune regioni ecco però che dal Ministero della Salute arrivano due decreti per rendere omogeneo lo sviluppo di questi di due profili. I provvedimenti sono ora all’attenzione delle Regioni e potrebbero a breve essere approvati in Conferenza Stato-Regioni.
Ma partiamo dalla revisione della figura dell’Oss. Essa nasce dalla “necessità di procedere con un aggiornamento del profilo nonché del percorso formativo il quale deve garantire una maggiore uniformità di contenuti. Secondo il provvedimento “l’operatore socio-sanitario è l’operatore che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l’autonomia dele persone assistite ni ambito sanitario, socio-sanitario e sociale”. L’Oss svolge al propria attività ni collaborazione con il professionista sanitario o sociale di riferimento, e in integrazione con gli altri operatori sanitari e sociali. Gli ambiti di competenza sono quelli di:
Aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e alla vita quotidiana;
Assicurare igiene, sicurezza e comfort degli ambienti di vita e di cura della persona;
Svolgere attività di assistenza alla persona a carattere sanitario e socio-assistenziale;
Svolgere attività finalizzate all’integrazione con altri operatori e al lavoro in team.
La formazione dell’operatore socio-sanitario sarà di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. L’operatore socio-sanitario opererà nei contesti sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, presso i servizi e le strutture ospedaliere e distrettuali, territoriali, residenziali, semi-residenziali, presso le strutture scolastiche, le strutture penitenziarie, in strutture psichiatriche e setting ambulatoriali, a domicilio dell’assistito nonché presso ulteriori contesti che ni ragione dell’evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali potranno necessitare della presenza dell’operatore socio-sanitario.
Il corso di formazione avrà una durata complessiva non inferiore a 1000 ore, da svolgersi ni un periodo di tempo non inferiore a 9mesi e non superiore a 18 mesi. Il corso sarà strutturato in 2 moduli didattici: un modulo relativo alle competenze di base e un modulo relativo alle competenze professionalizzanti.
Sono ammessi all’esame di qualifica i corsisti che al termine del percorso formativo abbiano riportato valutazioni positive ni tute le materie di insegnamento e nel tirocinio. Gli operatori socio-sanitari sono obbligati a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza per una durata complessiva di almeno un’ora per ogni mese lavorato nell’anno di riferimento, con la possibilità di completamento della formazione nel triennio successivo, a partire dall’anno seguente a quello di conseguimento della qualifica.
Da sottolineare come la qualifica professionale di operatore socio-sanitario acquisita ai sensi del previgente Accordo stipulato ni Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano li 2 febbraio 2001 sarà equipollente alla qualifica professionale acquisita ai sensi del presente Accordo.
Ma se per l’Oss si tratta di una revisione la figura dell’assistente infermiere è una vera e propria novità.
L’Assistente infermiere è definito come un “operatore in possesso della qualifica di operatore socio sanitario che a seguito di un ulteriore percorso formativo consegue al qualifica di Assistente infermiere”.
Le attività dell’Assistente infermiere sono rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo. L’Assistente infermiere, in rapporto alla gravità clinica dell’assistito e all’organizzazione del contesto, svolge le proprie attività secondo le indicazioni dell’infermiere e in collaborazione e integrazione con gli altri operatori. È responsabile della correttezza dell’attività svolta. L’Assistente infermiere opera nei contesti territoriali e ospedalieri, sanitari, socio-sanitari e sociali, presso servizi e strutture residenziali, semi-residenziali e diurne, a domicilio della persona, nelle strutture specificatamente dedicate al la disabilità, servizi ambulatoriali e in altri ambiti di intervento che ni ragione dell’evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali possono necessitare dell’inserimento di Assistente infermiere.
Anche per l’AI sono previsti corsi di formazione. Per l’accesso ai corsi è richiesta la qualifica di operatore socio-sanitario o titoli equipollenti, ai sensi della normativa vigente, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di altro titolo di studio di pari livello conseguito all’estero ed esperienza professionale come operatore socio-sanitario di almeno 24 mesi.
Il corso di formazione ha una durata complessiva non inferiore a 500 ore, da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi.
Sono ammessi all’esame di qualifica gli studenti che al termine del percorso formativo abbiano riportato valutazioni positive ni tutte le materie di insegnamento e nel tirocinio. Gli Assistenti infermieri sono obbligati a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza per una durata complessiva di almeno un’ora per ogni mese lavorato nell’anno di riferimento, con al possibilità di completamento della formazione nel triennio successivo, a partire dall’anno seguente a quello di conseguimento della qualifica.
02 settembre 2024
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Ultimo aggiornamento
2 Settembre 2024, 21:50
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