Ecm: l’obbligo slitta a fine anno. Cosa rischia chi non si mette in regola
Spunta un nuovo emendamento nel Milleproroghe che interessa 540mila professionisti sanitari: i termini della moratoria di Stefano Simonetti 7 marzo 2025 I punti chiave In sede di conversione del decreto Milleproroghe 2025, è stato introdotto, tra i tanti, un emendamento che riguarda la Educazione Continua in Medicina, meglio conosciuta con l’acronimo ECM, il fondamentale sistema formativo permanente previsto per tutti i sanitari.
Data:
8 Marzo 2025

Spunta un nuovo emendamento nel Milleproroghe che interessa 540mila professionisti sanitari: i termini della moratoria
7 marzo 2025
I punti chiave
- Cosa prevedono le nuove norme
- Le sanzioni prevedono anche la sospensione fino a sei mesi
- Può scattare il divieto di partecipare alle selezioni interne
In sede di conversione del decreto Milleproroghe 2025, è stato introdotto, tra i tanti, un emendamento che riguarda la Educazione Continua in Medicina, meglio conosciuta con l’acronimo ECM, il fondamentale sistema formativo permanente previsto per tutti i sanitari. Nell’art. 4, “Disposizioni concernenti termini in materia di salute”, vengono aggiunti 9 commi e solo i commi 1, 4 e 8 non hanno avuto modificazioni. Del tutto nuovo risulta il comma 2-bis con il quale si provvede ad apportare alcune modificazioni ad un precedente decreto sulla stessa tematica adottato in piena pandemia. Si tratta, ad ogni evidenza, di una moratoria piuttosto singolare perché il termine che viene ora spostato al 31 dicembre 2025 era quello fissato al 31 dicembre 2023 ad opera del art. 4, comma 5, della legge 14/2023. Quindi, sostanzialmente, si è venuto a creare un buco di un anno. Tecnicamente non si dovrebbe nemmeno parlare di proroga ma di rinnovo delle disposizioni essendo presente una soluzione di continuità. Ma tant’è: di queste forzature se ne vedono da anni e non si può che prenderne atto.
Cosa prevedono le nuove norme
Le nuove norme, che interessano direttamente tutti gli esercenti le professioni sanitarie, sia della dirigenza che del comparto (circa 540.000 soggetti), prevedono in sintesi:
– l’assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 viene prorogato al 31 dicembre 2025;
– la certificazione dell’obbligo formativo attraverso crediti compensativi è prevista sia per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, che per il triennio 2020-2022, operazione prima esclusa;
– lo spostamento dei crediti conseguiti nel 2024 e 2025 al triennio 2020-2022 può essere effettuato fino alla fine del 2025;
– rimane fissata al 31 dicembre 2025 la scadenza del triennio 2023-2025.
Sicuramente i promotori dell’emendamento avranno avuto valide motivazioni per questa ennesima proroga. Non c’è dubbio che alle evidenti difficoltà degli anni 2020-2022 dovute al Covid si sono oggi sostituite le gravi carenze organiche del personale sanitario e la diffusa impossibilità di acquisire tutti i crediti prescritti a causa dei pesanti turni di lavoro. Il rischio, tuttavia, è che la ECM possa diventare quasi opzionale perdendo di credibilità come strumento, ma soprattutto non rispondendo a pieno alla finalità di garantire un costante aggiornamento della professionalità di ciascun sanitario.
Le sanzioni prevedono anche la sospensione fino a sei mesi
Da più parti, compreso il ministro della Salute, viene ricordato che il personale sanitario deve regolarizzare la propria posizione, in termini di corretta acquisizione dei crediti prescritti per la formazione continua ECM, in modo da conservare la copertura assicurativa ed “evitare che vengano applicate le sanzioni”, che possono arrivare “fino alla sospensione, anche per sei mesi”. Il richiamo alle eventuali sanzioni da parte dell’ordine professionale sono certamente corrette e propositive ed intervengono in una tematica che da parte degli interessati non sempre viene considerata a pieno nella sua importanza istituzionale. Tuttavia, ai due importanti aspetti segnalati – eventuali sanzioni da parte dell’Ordine di appartenenza e rischio di mancata copertura assicurativa – se ne aggiunge un altro che, a mio parere, potrebbe avere addirittura maggiore incidenza nella vita professionale di tutto il personale sanitario. Mi riferisco alle clausole presenti nei due CCNL di riferimento – Area della dirigenza sanitaria e comparto – che sanciscono le penalizzazioni cui vanno incontro i soggetti non in regola. Si tratta della prescrizione di cui dell’art. 51, comma 5, del CCNL del 19.12.2019 (tuttora vigente in quanto non disapplicato dal CCNL del 23.1.2023), secondo la quale “il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali”.
Può scattare il divieto di partecipare alle selezioni interne
Per i dipendenti del comparto appartenenti alle 22 professioni sanitarie, l’art. 67, comma 4, del CCNL del 2.11.2022 stabilisce invece che “il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste”. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2026 tutti i dirigenti sanitari (medici, odontoiatri, veterinari, biologi, chimici, fisici, farmacisti, psicologi, dirigenti delle professioni infermieristiche e tecnico sanitarie) che non avranno acquisito 150 crediti formativi standard subiranno le penalizzazioni stabilite dalla singola azienda all’interno del regolamento sui criteri di conferimento, adottato previo confronto con le Organizzazioni sindacali (art. 5, comma 3, lettera e, del CCNL del 19.12.2019). Da parte loro, i lavoratori del comparto non potranno partecipare a selezioni per il sistema degli incarichi, alle progressioni economiche (DEP) né a quelle di carriera. Tutte le penalizzazioni ricordate sono state disciplinate – seppure con un certo ritardo – in ossequio al preciso mandato dell’art. 16-quater, comma 2, del d.lgs. 502/1992.
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Ultimo aggiornamento
8 Marzo 2025, 16:07
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